Ordinanza n. 442/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 646/1982
- art. 31legge 646/1982
usata come parametro
citata
- art. 23Codice penale
- art. 30legge 575/1965
- art. 30legge 55/1990
- art. 11legge 55/1990
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia), promossi con ordinanze emesse il 7 e il 21 febbraio
2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani
nei procedimenti penali a carico di F. B. e M. A., iscritte ai
nn. 273 e 305 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno
2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 7 febbraio 2001 (r.o. 273/2001),
il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale (a) dell'art. 30
della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio
1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
e (b) dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, in
riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che, relativamente alla prima questione, il rimettente muove
dalla formulazione dell'art. 30 impugnato, il cui primo comma fa
obbligo alle persone "già sottoposte, con provvedimento definitivo,
ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575", di comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal
fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,
tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire
e altresì di comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le
variazioni intervenute nell'anno precedente, sempre se al di sopra
della soglia di valore anzidetta; mentre il secondo comma stabilisce
che il suddetto termine di dieci anni decorre "dalla data del
decreto" applicativo della misura di prevenzione e il terzo comma
dispone che "gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la
misura di prevenzione è revocata a seguito del ricorso in appello o
in cassazione";
che pertanto - prosegue il rimettente - dalla formulazione
complessiva della norma si traggono due diverse e tra loro
contraddittorie prescrizioni nell'ambito della medesima disposizione
legislativa, giacché, mentre dal primo comma si desume chiaramente
che l'obbligo di comunicazione è imposto a soggetti sottoposti con
provvedimento definitivo alla misura preventiva, dai commi successivi
si desume invece che lo stesso obbligo decorre già dalla data
dell'emanazione del decreto o comunque dal momento, immediatamente
successivo, della sua esecuzione, e ciò sia per la formulazione
testuale del secondo comma, sia implicitamente per la previsione del
terzo comma, poiché la cessazione dell'obbligo in caso di revoca
della misura a seguito di gravame fa necessariamente presupporre che
l'obbligo sia operante prima che il decreto divenga definitivo, in
pendenza delle impugnazioni;
che il rimettente - chiamato a trattare l'udienza preliminare
per il reato di violazione dell'obbligo in discorso di cui
all'art. 31 della legge n. 646, anch'esso censurato con la seconda
questione - rileva che nel caso di specie la persona imputata ha
omesso di comunicare operazioni di alienazione di immobili effettuate
in date 30 gennaio 1997, 28 febbraio 1997 e 9 luglio 1998, mentre il
decreto di applicazione della misura di prevenzione è divenuto
definitivo, a seguito di appello, in data 28 aprile 1998, e dunque
che due operazioni su tre sono anteriori alla definitività del
provvedimento;
che il giudice a quo sottolinea inoltre che il primo comma
dell'art. 30, nella sua versione originaria, non conteneva l'inciso
"con provvedimento definitivo", che è stato aggiunto dall'art. 11
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale), ma senza che a tale
modifica si accompagnasse alcun contestuale intervento sugli altri
due commi, e che dunque la contraddizione normativa che egli lamenta
deriva dall'intervento di riforma; un intervento peraltro valutato
dallo stesso rimettente come opportuno, in quanto finalizzato a
correggere la discriminazione, prima esistente, tra soggetti
condannati per il reato associativo di stampo mafioso (per i quali
l'obbligo della comunicazione decennale presupponeva e continua a
presupporre la condanna definitiva) e soggetti sottoposti a una
misura preventiva (per i quali in precedenza non era richiesto un
provvedimento definitivo), con paradossale vantaggio dei primi;
che, a ulteriore riprova dell'incongruenza della previsione
nel suo assieme, il giudice rimettente osserva che ulteriori effetti
distorsivi possono determinarsi nell'ipotesi in cui il decreto
applicativo della misura venga revocato a seguito del ricorso in
appello o in cassazione, poiché, supponendo l'operatività immediata
dell'obbligo di comunicazione già a partire dall'adozione del
decreto, si potrebbe verificare la definitiva realizzazione del reato
omissivo, con le severe conseguenze sanzionatorie che ne derivano
(art. 31 della legge n. 646 del 1982), benché la successiva revoca
del decreto faccia venire meno lo stesso presupposto sulla base del
quale gli obblighi di comunicazione in argomento sono posti;
che, alla stregua di tutti i rilievi che precedono, il
rimettente conclude denunciando di incostituzionalità l'art. 30
della legge n. 646 del 1982 in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, perché dalla sua formulazione e dalla duplicità di
interpretazioni inconciliabili che esso consente, si genera
"incertezza del diritto, con conseguente impossibilità di assicurare
ai soggetti destinatari parità di trattamento dinanzi alla legge"
qualora si ritenga che vi sia immediata decorrenza degli obblighi di
comunicazione per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione;
che con la seconda questione il giudice a quo deducendo la
violazione dell'art. 27 della Costituzione, lamenta che la sanzione
prevista dall'art. 31 della legge n. 646 del 1982 per il caso di
inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni
patrimoniali - la reclusione da due a sei anni e la multa da lire
venti milioni a lire quaranta milioni, e la confisca dei beni a
qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a
qualunque titolo alienati - sia eccessiva e sproporzionata e
contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo;
che il rimettente svolge al riguardo critiche circa
l'utilità effettiva della previsione, che, pur se finalizzata a una
sorta di difesa avanzata dall'infiltrazione della criminalità
mafiosa nell'economia, attraverso il controllo decennale dei
trasferimenti, a suo avviso porrebbe un obbligo puramente formale,
sia perché dalla inosservanza di esso non discenderebbe alcun
effetto negativo apprezzabile per l'interessato, sia perché i dati
concernenti le operazioni oggetto di comunicazione sarebbero comunque
conoscibili per altra via, essendo acquisti e alienazioni di immobili
- cioè le operazioni di cui si tratta nel caso di specie -
realizzati attraverso atti soggetti a forme legali di pubblicità;
che, inoltre, valorizzando una deduzione difensiva
dell'imputato - il quale ha sostenuto di non essere a conoscenza
dell'obbligo legale - il giudice a quo argomenta la plausibile
esistenza della buona fede, non solo nel caso concreto, ma più in
generale in ogni ipotesi, perché non vi sarebbe motivo - per chi sia
ad esso sottoposto - di non osservare l'obbligo in questione;
che anzi - prosegue il rimettente - l'adempimento
dell'obbligo posto dalla normativa finirebbe per costituire, di
fatto, una copertura di apparente liceità delle operazioni, avendo
il soggetto tutto l'interesse a rispettarlo, sia perché esso non
comporta alcun costo sia perché dal suo formale assolvimento si può
ingenerare un effetto di apparente liceità delle operazioni che
comportano variazioni patrimoniali, cosicché neppure sotto questa
visuale la norma sarebbe in grado di assicurare i risultati di
controllo e di prevenzione in vista dei quali è stata posta dal
legislatore;
che, per queste considerazioni, l'applicazione delle pene
stabilite dalla disposizione, che concerne obblighi puramente
formali, che non assicura la conoscenza delle reali variazioni dei
patrimoni dei mafiosi e che essenzialmente colpisce soggetti che in
buona fede ignoravano l'esistenza dei termini esatti dell'obbligo,
finirebbe per contrastare - specificamente per "la pena minima
edittale" e per la sanzione della confisca - con il principio di
proporzionalità della pena e suo tramite con la finalità
rieducativa che della pena è carattere essenziale (art. 27 della
Costituzione);
che, relativamente a quest'ultima deduzione, il giudice a quo
fa ampio richiamo a decisioni della Corte costituzionale - il cui
intervento, precisa, non avrebbe carattere di incidenza nell'ambito
della discrezionalità legislativa, poiché sarebbe da rinvenire
nello stesso sistema penale la sanzione minima, pari a quindici
giorni di reclusione ex art. 23, primo comma, cod. pen. - nelle quali
si è rilevato il superamento del limite di ragionevolezza in
previsioni di pene del tutto sproporzionate rispetto al fatto
(sentenza n. 409 del 1989) e si è ribadita l'esigenza della costante
relazione di adeguatezza tra qualità e quantità della sanzione e
offesa (sentenze n. 422 del 1993, n. 343 del 1993, n. 313 del 1990),
sullo sfondo della finalità rieducativa prescritta dalla
Costituzione, oltre che nella fase dell'esecuzione, già dalla
previsione della pena in astratto;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e
comunque per l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate;
che con altra ordinanza, del 21 febbraio 2001 (r.o.
305/2001), lo stesso giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Trapani ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della
Costituzione, questione di costituzionalità del solo art. 31 della
legge n. 646 del 1982, con formulazione testualmente identica a
quella precedentemente esposta in relazione al citato articolo;
che anche in questo giudizio si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello
Stato, che ha fatto richiamo per relationem allegandolo, all'atto di
intervento depositato nel precedente giudizio, concludendo nel
medesimo senso.
Considerato che le due ordinanze sollevano questioni che
attengono alla medesima disciplina e che sono in parte coincidenti
tra loro, cosicché i relativi giudizi possono essere riuniti per
essere definiti con unica pronuncia;
che, quanto alla questione concernente l'art. 30 della legge
n. 646 del 1982, il giudice a quo denuncia la possibilità di trarre
dalla norma impugnata due contraddittorie determinazioni circa il
momento di decorrenza iniziale dell'obbligo di comunicazione delle
variazioni patrimoniali a carico di chi sia sottoposto a una misura
di prevenzione a norma della legge n. 575 del 1965, e precisamente:
(a) la data in cui il provvedimento che applica la misura preventiva
diviene definitivo, e (b) la data di emanazione o di esecuzione della
misura preventiva, lamentando l'oscurità della legge per il soggetto
destinatario dell'obbligo e le differenti conseguenze che dall'una o
dall'altra delle due possibili letture derivano quanto alla
commissione del reato di inosservanza di detto obbligo, previsto nel
successivo art. 31 della stessa legge n. 646 del 1982;
che, impostando in tal modo la questione, il giudice
rimettente non solleva in realtà un dubbio di costituzionalità
della disposizione ch'egli è chiamato ad applicare nel caso
concreto, bensì prospetta a questa Corte un dubbio interpretativo,
derivante da una contraddizione tra la lettera del primo comma e il
tenore dei successivi due commi dell'art. 30;
che l'"incertezza del diritto" che il rimettente lamenta come
conseguenza della formulazione testuale della norma - e quindi come
ragione, a sua volta, della disparità di trattamento tra soggetti in
dipendenza della duplicità di possibili interpretazioni -
costituisce semplicemente la premessa che fonda il dovere del giudice
di ricercare, tra più possibili letture, quella maggiormente
adeguata secondo i criteri che l'ordinamento nel suo complesso,
Costituzione inclusa, mette a disposizione, potendosi prospettare un
dubbio di legittimità costituzionale solo dopo che questo compito
sia stato svolto;
che pertanto la questione sollevata relativamente all'art. 30
della legge n. 646 del 1982, in quanto si configura come un modo per
ottenere da questa Corte la risoluzione di un dubbio di carattere
interpretativo e come impropria utilizzazione dello strumento del
giudizio di costituzionalità della legge per un fine a esso
estraneo, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra
molte, ordinanze n. 351 del 2001, n. 233 del 2000, n. 7 del 1998,
n. 360 del 1997);
che, relativamente alla questione, sollevata con entrambe le
ordinanze di rimessione, sull'art. 31 della legge n. 646 del 1982,
deve osservarsi che le censure prospettate costituiscono critiche
circa l'opportunità o la pratica efficacia della disposizione
incriminatrice, che non si prestano come tali a essere tradotte in
profili apprezzabili sul piano della verifica di costituzionalità
della norma (sentenza n. 518 del 2000);
che, infatti, le deduzioni del giudice di merito circa la
caratterizzazione "formale" del reato in questione, o circa il
possibile rovesciamento del rispetto dell'obbligo legale in un
risultato che finirebbe per essere contraddittorio rispetto
all'obiettivo legislativo, rappresentano considerazioni di
inopportunità o inutilità della legge che non si traducono nella
violazione di alcun parametro costituzionale definito, ma solo della
ragionevolezza quale soggettivamente intesa dal rimettente;
che, inoltre, quanto alle argomentazioni delle ordinanze di
rinvio concernenti da un lato la possibile buona fede dei destinatari
dell'obbligo e dall'altro la possibilità che l'autorità ha di
conoscere per via diversa i dati ai quali si riferisce l'obbligo di
informazione (attraverso le forme di pubblicità legale alle quali
sono generalmente soggette le operazioni patrimoniali), il sistema
fornisce elementi che conducono la giurisprudenza, alla stregua della
ratio dell'incriminazione e attraverso una lettura conforme a
Costituzione, a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del
reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di
per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a
comunicazione;
che più in generale - tanto più considerando i correttivi
interpretativi sopra accennati - non può censurarsi la previsione
sanzionatoria, la quale consente al giudice una graduazione secondo
le particolarità del caso concreto e costituisce esercizio, in sé
non manifestamente arbitrario o irragionevole, della ampia
discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi quanto alla
configurazione degli illeciti penali e alla determinazione delle
relative sanzioni (per tutte, da ultimo, sentenza n. 169 e ordinanze
n. 282, n. 260, n. 144 e n. 68 del 2001);
che per queste considerazioni la questione di
costituzionalità posta sull'art. 31 della legge n. 646 del 1982 deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre
1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con
l'ordinanza in epigrafe (r.o. 273/2001);
2) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646
del 1982, sollevate, in riferimento all'art. 27 della Costituzione,
dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte