Ordinanza n. 443/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6
novembre 1998 dalla Corte d'assise di Napoli nel procedimento penale
a carico di Antonio Baratto, iscritta al n. 250 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che la Corte d'assise di Napoli, avendo adottato un
provvedimento di custodia cautelare in carcere dell'imputato nel
corso degli atti preliminari al dibattimento, con ordinanza emessa il
6 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice che
abbia adottato un provvedimento cautelare personale, esaminando il
fascicolo del pubblico ministero e valutando gli elementi raccolti
nella fase delle indagini preliminari, non possa partecipare al
giudizio;
che, ad avviso della Corte d'assise di Napoli, il giudice che
negli atti preliminari al dibattimento abbia applicato un
provvedimento restrittivo della libertà personale dell'imputato si
troverebbe nella stessa posizione del giudice per le indagini
preliminari, il quale, se ha applicato la medesima misura cautelare,
non può partecipare al giudizio (sentenza n. 432 del 1995): in
entrambi i casi vi sarebbe il rischio che la valutazione conclusiva
sulla responsabilità penale dell'imputato sia, o possa apparire,
condizionata dall'atteggiamento già assunto in altri momenti del
procedimento, mentre il giudizio si deve fondare sugli elementi di
valutazione e di prova assunti, nel contraddittorio delle parti, in
dibattimento; sicché la mancata previsione dell'incompatibilità
anche per il caso considerato dal giudice rimettente violerebbe il
principio costituzionale di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)
e la garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, osservando che la questione è analoga ad altre già
dichiarate una inammissibile (sentenza n. 51 del 1997), l'altra
manifestamente inammissibile (ordinanza n. 206 del 1998).
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
concerne la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che
si sia pronunciato, negli atti preliminari al dibattimento, su misure
cautelari personali nei confronti dell'imputato, ed è prospettata
rilevando che ne potrebbe derivare un pregiudizio per la valutazione
conclusiva della responsabilità penale dello stesso imputato,
essendo stati valutati elementi tratti dagli atti del fascicolo del
pubblico ministero;
che analoghe questioni, le quali hanno investito la disciplina
dell'incompatibilità del giudice, sono state già esaminate da
questa Corte e dichiarate una inammissibile (sentenza n. 51 del 1997)
e le altre manifestamente inammissibili (ordinanze n. 366 del 1997 e
n. 206 del 1998), giacché l'esito prefigurato finirebbe con
l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità
nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito,
sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in
ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito
dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma
in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per
legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere
distolto;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise
di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte