Ordinanza n. 443/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59r.d. 215/1933
- art. 21r.d. 215/1933
usata come parametro
citata
- art. 9Codice di procedura civile
- art. 2r.d. 215/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica
integrale), promossi con ordinanze emesse il 2 e il 22 maggio (numero
quattro ordinanze), il 2 luglio (numero due ordinanze), il 22 maggio
e il 2 luglio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone,
rispettivamente iscritte ai nn. 599, 671, 672, 680 e 690 del registro
ordinanze 2000 ed ai nn. 78, 79, 80 e 81 del registro ordinanze 2001
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 46,
1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Andrea Briggi e del Consorzio
di bonifica bacini Tidone Trebbia;
Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Andrea Briggi, Gian Paolo
Nascetti e Alessandro Pace per il Consorzio di bonifica bacini Tidone
Trebbia.
Ritenuto che il giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, con nove
ordinanze, una emessa il 2 maggio 2000, cinque emesse il 22 maggio
2000 e tre emesse il 2 luglio 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto
n. 125/1933 [recte: 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale)], in riferimento all'art. 2 della Costituzione, e
dell'art. 21 del medesimo regio decreto, in riferimento agli artt. 3,
24, 25 e 113 della Costituzione;
che nei giudizi principali, promossi da titolari di fondi
inclusi in un comprensorio di bonifica ed aventi ad oggetto
l'accertamento che gli immobili non sono assoggettabili ai contributi
consortili, il consorzio convenuto ha tra l'altro eccepito
l'incompetenza del giudice adito;
che, al riguardo, il giudice di pace richiama il consolidato
indirizzo della Corte di cassazione, secondo il quale i contributi di
bonifica, in quanto destinati alla provvista finanziaria di enti
pubblici, avrebbero natura tributaria, con la conseguente devoluzione
delle relative controversie alla competenza del tribunale, ex art. 9,
secondo comma, del codice di procedura civile;
che invece, a suo avviso, la personalità giuridica pubblica
attribuita ex lege ai consorzi non sarebbe sufficiente a qualificare
come tributi le relative entrate, in quanto il particolare intreccio
di pubblico e privato rilevabile nella struttura di tali enti
comporta che essi restino espressione degli interessi dei proprietari
dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica o che dalla stessa
traggono beneficio;
che inoltre l'art. 59, "prevedendo la pubblicizzazione dei
consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione",
contrasterebbe con il principio secondo il quale è necessario
assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte
nell'ambito dell'autonomia privata di vedersi riconosciuta
l'originaria natura, secondo un'esigenza imposta dal principio
pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione
repubblicana;
che l'art. 21, riconoscendo all'esazione dei contributi i
privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme relative alla
riscossione delle imposte dirette, introdurrebbe una deroga ai
criteri generali di riparto della competenza, in violazione della
garanzia del giudice naturale, e determinerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento "tra coloro che azionano pretese di natura
non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che
azionano pretese di natura parimenti non tributaria o, più in
generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti";
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si è costituito
l'attore di uno dei giudizi principali, sostenendo che l'attribuzione
delle controversie in materia di contributi di bonifica alla
competenza del tribunale sarebbe ingiustificata, in quanto si tratta
di crediti che non hanno natura tributaria;
che si è inoltre costituito il Consorzio di bonifica bacini
Tidone Trebbia, convenuto nei giudizi principali, il quale ha
eccepito preliminarmente l'inammissibilità, sotto vari profili,
della questione di legittimità costituzionale, sostenendo nel merito
che i contributi di bonifica presentano tutti i caratteri delle
prestazioni tributarie.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno
tutte ad oggetto l'art. 59, primo comma, del regio decreto n. 215 del
1933, nella parte in cui prevede che i consorzi di bonifica sono
persone giuridiche pubbliche, e l'art. 21 del medesimo regio decreto,
nella parte in cui dispone che i contributi consortili sono esigibili
con i privilegi dell'imposta fondiaria e che alla loro riscossione si
provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;
che l'identità delle questioni, riguardanti le medesime
disposizioni di legge e sollevate da un unico giudice in riferimento
alle stesse norme costituzionali, rende opportuna la riunione dei
giudizi perché siano decisi congiuntamente;
che, come si legge nel dispositivo delle ordinanze di
rimessione, l'art. 59, primo comma, viene censurato "se ed in quanto
la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge,
porti a qualificare come tributaria la natura del contributo
consortile", e l'art. 21 è impugnato "nella parte in cui (...) pare
attribuire natura tributaria ai contributi consortili con
devoluzione, ex art. 9 del codice di procedura civile, delle relative
controversie civili alla cognizione del tribunale";
che, peraltro, il giudice rimettente dimostra di non nutrire
alcun dubbio in ordine alla natura non tributaria dei contributi di
bonifica, in quanto, pur richiamando il contrario indirizzo della
Corte di cassazione, ne dissente apertamente, affermando che "la
natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non
appare (...) sufficiente a qualificare necessariamente come tributi
le relative entrate" e che la deroga ai criteri generali di
competenza non appare giustificata, "trattandosi di rapporti di
natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di
assicurare le entrate dello Stato";
che tale contraddizione rende evidente che le questioni di
costituzionalità in esame sono state proposte in modo improprio, e
cioè al solo fine di contrastare un'interpretazione
giurisprudenziale delle norme impugnate che peraltro lo stesso
giudice rimettente ha chiaramente mostrato di non ritenere corretta,
con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione
interpretativa non condivisa (cfr. ordinanza n. 199 del 2001);
che, pertanto, data l'estraneità di tale finalità alla
logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, le
questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili
(cfr. ordinanza n. 54 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale),
sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli
artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di
Borgonovo Val Tidone, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte