Ordinanza n. 444/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 663/1979
- art. 3legge 33/1980
usata come parametro
citata
- art. 14d.l. 463/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b),
legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
concernente provvedimenti per il finanziamento del
servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento
del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 21
novembre 1983 dal Pretore di Orvieto iscritta al n. 365 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 il Pretore
di Orvieto, sul ricorso proposto da liberi professionisti con
"concomitante status di dipendenti o pensionati", ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art.3, lett. b), l. 29
febbraio 1980, n. 33 nella parte in cui non assoggetta al pagamento
dei contributi di malattia anche il reddito prodotto con l'esercizio
della libera professione, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 53
Cost., assumendosi dal giudice a quo "che l'art.14 del d.l. n.
463/1983 come convertito avendo sul punto carattere innovativo non è
applicabile alla fattispecie";
che nel presente giudizio è intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per l'infondatezza della questione proposta;
Considerato che, nel senso meramente auspicato dal giudice a quo,
l'art.14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983,
n. 638 ha fornito, invece, puntuale interpretazione autentica -
riconosciuta costituzionalmente legittima (sent. n. 167 del 1986) -
dell'impugnato art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv.
in l. 29 febbraio 1980, n. 33;
che ricorrendo, in conseguenza, l'applicabilità in fattispecie
della predetta norma la questione va dichiarata manifestamente
infondata;.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33 sollevata dal Pretore di Orvieto,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte