Ordinanza n. 444/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 102/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989,
depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del
registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt.
4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1);
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non è
stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del
decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia
di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n.
1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte