Ordinanza n. 444/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 428/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo
comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio
1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991
- emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la
restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci,
indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa
di effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in
cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art.
91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a
tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto
riscosso in relazione ad operazioni doganali;
Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle
domande già proposte al momento dell'entrata in vigore della
sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva
dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla
ripetizione dell'indebito, così come configurato dal diritto
comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee;
che tale contrasto comporta la disapplicabilità nel giudizio a
quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113
del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilità, per
difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da
ultimo la sentenza n. 168 del 1991);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo
comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1991:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte