Ordinanza n. 444/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e
secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28
agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle
leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in
materia di smaltimento di rifiuti), come modificato dall'art. 2 della
legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonché degli artt. 3, primo
e quarto comma, e 4, quarto comma (rectius: comma 5-quinquies
dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30,
modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n.
65, e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e
dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (Norme di
interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n.
41 - smaltimento rifiuti - e di integrazione della legge regionale 31
ottobre 1986, n. 46 - opere pubbliche), promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 30 dicembre 1991 ed il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso
la Pretura di Udine, nei procedimenti penali a carico di Levan
Giuseppe ed altri e Vicari Giorgio ed altro, rispettivamente iscritte
ai nn. 175 e 192 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il G.I.P. presso la Pretura di Udine, nel
procedimento penale a carico di Levan Giuseppe ed altri, imputati di
avere effettuato senza autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di
rifiuti tossici e nocivi, con ordinanza in data 30 dicembre 1991
(R.O.n. 175 del 1992) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come
modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53,
nonché degli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della legge della
medesima Regione 4 settembre 1991, n. 41, in riferimento agli artt.
3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione (come integrato,
quest'ultimo, dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1);
che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate, nella
parte in cui consentono ai produttori di rifiuti tossici e nocivi di
continuare a svolgere la loro attività di ammasso, in attesa della
relativa autorizzazione della quale abbiano fatto domanda nei termini
di legge, ed introducono l'istituto del silenzio-assenso,
violerebbero gli artt. 3, 25, secondo comma, 32, 116 della
Costituzione, in quanto determinerebbero ingiustificata disparità di
trattamento tra i produttori del Friuli-Venezia Giulia e quelli delle
altre regioni; disciplinerebbero materia sanzionata penalmente e,
quindi, riservata allo Stato; importerebbero lesione della salubrità
ambientale e, quindi, della salute dei cittadini; eccederebbero dalle
attribuzioni statutarie della Regione Friuli-Venezia Giulia, perché
essa non dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di
smaltimento dei rifiuti (legge costituzionale n. 1 del 1963);
che è intervenuto in giudizio, il Presidente della Giunta
regionale, il quale ha concluso per l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo
comma, della legge n. 23 del 1989 (come modificato dall'art. 2 della
legge n. 53 del 1990), perché già dichiarato costituzionalmente
illegittimo; e per l'infondatezza della questione relativa agli artt.
3, primo e quarto comma, e 4 della legge n. 41 del 1991, rientrando
la materia dello smaltimento dei rifiuti in quella urbanistica,
oggetto di esclusiva attribuzione alla competenza regionale;
che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso G.I.P.
presso la pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di
Vicario Giorgio ed altro, con ordinanza in data 27 febbraio 1992
(R.O. n. 192 del 1992), di contenuto identico alla prima, con la
quale però è stata estesa l'impugnazione anche all'art. 1 della
legge regionale Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1992, n. 3, di
interpretazione autentica dell'art. 3, primo comma, della legge
regionale n. 41 del 1991;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (sent. n.
504 del 1991) e degli artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, nonché
4, quarto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4
settembre 1991, n. 41 (rectius: comma 5-quinquies dell'art. 15 della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16
della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 e dall'art. 2 della
legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) che prevedevano l'istituto del
silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione per effettuare lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi (sent. n. 306 del
1992);
che, di conseguenza, le suddette questioni devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili, per essere state le norme
denunciate espunte dall'ordinamento;
che per le residue censure, le quali investono l'art. 3, primo
comma, della legge regionale n. 41 del 1991 e l'art. 1 della legge
regionale 30 gennaio 1992, n. 3, gli atti vanno restituiti al giudice
a quo perché riesamini la rilevanza della relativa questione alla
stregua delle intervente declaratorie di illegittimità
costituzionale (sentt. nn. 504 del 1991 e 306 del 1992);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23
(Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7
settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di
smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge
regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonché degli artt. 3, quarto
comma, e 4, quarto comma (rectius: comma 5-quinquies dell'art. 15
della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art.
16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'art. 2 della
legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle
varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed
ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre
1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine con le
ordinanze in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Udine per la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e
dell'art. 1 della legge della stessa Regione 20 gennaio 1992, n. 3
(Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre
1991, n. 41 - smaltimento rifiuti - e di integrazione della legge
regionale 31 ottobre 1986, n. 46 - opere pubbliche), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della
Costituzione, con le stesse ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte