Ordinanza n. 444/2001
Altra decisione · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del
15 settembre 2000, recante "Proposta di indizione di referendum
consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di
sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale,
alla Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 1 dicembre 2000, depositato in cancelleria il
5 successivo e iscritto al n. 56 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per
la Regione Lombardia. Ritenuto che con ricorso depositato il
5 dicembre 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lombardia, in
relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 15 settembre
2000, n. VII/25 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 40 del 2 ottobre 2000), recante "Proposta di indizione
di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali
in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di
polizia locale, alla Regione";
che, ad avviso del ricorrente, il Consiglio regionale
lombardo, senza tenere conto di quanto statuito nella sentenza n. 470
del 1992 della Corte costituzionale, ha deliberato di indire un
referendum consultivo, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste
elettorali dei comuni della Regione Lombardia, per l'espressione del
voto su un quesito che non concerne un provvedimento di competenza
del medesimo Consiglio regionale, bensì attiene all'esercizio, da
parte di quest'ultimo, della "facoltà di presentare alle Camere una
proposta di legge di "revisione della Costituzione" della
Repubblica";
che l'illegittimità e il carattere invasivo della delibera
regionale risulterebbero ancor più chiari - prosegue il ricorrente -
dopo la pronuncia n. 496 del 2000 della Corte costituzionale, nella
quale, affrontando il profilo della posizione rispettiva del popolo e
della rappresentanza politico-parlamentare rispetto alle istanze di
revisione costituzionale, si è formulata la conclusione nel senso
della inammissibilità di una "doppia pronuncia" popolare, dapprima
di una frazione territorialmente delimitata e poi dell'intero, in
sede di procedimento di revisione costituzionale;
che agli enunciati della citata sentenza costituzionale il
Governo fa testuale richiamo, rilevando inoltre che il quesito
referendario al quale verrebbe chiamata la popolazione della Regione
Lombardia difetta dei requisiti della chiarezza e dell'omogeneità,
perché, accanto a materie che già sono largamente devolute alle
autonomie regionali, si inserisce una materia, quella della
"istruzione, anche professionale", che implicherebbe necessariamente
una revisione costituzionale (l'art. 117 della Costituzione
menzionando solo l'"istruzione artigiana e professionale"), con il
risultato di rendere oscura, per il cittadino, la "sostanza
dell'innovazione costituzionale ipotizzata e del risultato politico
perseguito";
che, assumendo la gravità e l'evidenza della lesione
arrecata alle attribuzioni statali (fumus boni iuris) e altresì
l'esigenza di impedire pregiudizievoli conseguenze o "emulazioni" di
tale iniziativa (periculum in mora), il Governo ricorrente ha
formulato istanza di sospensione dell'atto in relazione al quale è
insorto il conflitto;
che si è costituita nel giudizio per conflitto così
promosso la Regione Lombardia, affermando previa ricostruzione del
quadro statutario e legislativo in materia di referendum regionale e
facendo riferimento alle pertinenti decisioni della Corte
costituzionale: sentenze n. 256 del 1989, n. 470 del 1992 e n. 496
del 2000 che il quesito referendario proposto dal Consiglio regionale
lombardo non è passibile di censura, proprio alla stregua della
giurisprudenza costituzionale ricordata: nella delibera, infatti, da
un lato si afferma esplicitamente che le iniziative istituzionali
sono da prendersi "nel quadro dell'unità nazionale", dall'altro le
suddette iniziative non sono necessariamente legate alla
presentazione di proposte di revisione costituzionale, giacché loro
scopo è piuttosto quello della "promozione" del trasferimento delle
funzioni statali in materia di sanità, istruzione anche
professionale e polizia locale, ben potendosi trattare dunque di
iniziative legislative ordinarie ovvero di iniziative in campo
organizzativo e amministrativo, cosicché per quest'ultimo aspetto il
conflitto promosso presenterebbe carattere "virtuale";
che, sotto altro profilo, la Regione Lombardia osserva da un
lato che manca, nella delibera consiliare impugnata, il carattere
della lesività, o menomazione, di una qualsiasi tra le funzioni
dello Stato, ciò che sarebbe provato dalla mancanza, nell'atto di
impugnazione proposto dal Governo, di un chiaro parametro
costituzionale sulla cui violazione possa dirsi fondato il conflitto,
dall'altro che la stessa proposizione del conflitto rivestirebbe un
connotato "paradossale" perché incoerente con la riforma
costituzionale del Titolo V della Costituzione promossa dallo stesso
Governo, in particolare con la previsione del nuovo art. 116, terzo
comma, della Costituzione, che ammette che alle regioni ordinarie
possano essere attribuite, secondo determinate procedure, ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia;
che la Regione Lombardia ha concluso pertanto per una
dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza del ricorso,
previa reiezione della richiesta sospensiva;
che hanno successivamente depositato memorie sia l'Avvocatura
generale dello Stato, per il ricorrente Presidente del Consiglio dei
ministri, sia la difesa della Regione Lombardia, ribadendo e
ulteriormente argomentando le rispettive conclusioni;
che con ordinanza n. 102 del 2001 questa Corte ha rigettato
l'istanza incidentale di sospensione della delibera consiliare
impugnata;
che in data 6 novembre 2001 l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato atto con il quale, su conforme deliberazione del 31
ottobre 2001 del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare
al ricorso;
che all'udienza pubblica del 20 novembre 2001 la difesa della
Regione Lombardia ha formulato la propria adesione alla rinuncia,
contestualmente allegando la deliberazione del 16 novembre 2001 con
la quale la Giunta regionale lombarda, preso atto "dell'abbandono da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri della controversia",
ha autorizzato la difesa a porre in essere i conseguenti adempimenti.
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la
rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della
controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte