Ordinanza n. 445/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 109/1989
usata come parametro
- art. 3Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 89Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 100Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 107Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
citata
- art. 3legge 109/1989
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo
comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989,
n. 109 (Disposizioni urgenti im materia di trasporti ferroviari),
promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato
il 28 aprile 1989, depositato in cancelleria l'8 maggio 1989 ed
iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso
notificato il 28 aprile 1989 e depositato l'8 maggio 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,
primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo
1989, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti
ferroviari), per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo
comma, 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative
norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni);
che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;
che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), le questioni di
legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e
4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni
urgenti in materia di trasporti ferroviari), sollevate, con il
ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano,
per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e
107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 26
luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte