Ordinanza n. 445/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 17d.lgs. 455/1946
citata
- art. 20d.lgs. 455/1946
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo
comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n.
35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi
e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991
dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione
staccata di Catania, nel ricorso proposto dalla S.p.A. "Nuova G.
Barbera" contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro
iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. "Nuova G. Barbera"
nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
- sezione staccata di Catania, con ordinanza 14 marzo 1991 ha
sollevato, in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale
siciliano (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c) della
legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui
limita la facoltà di conferimento della concessione del servizio di
riscossione dei tributi nella regione, alle società per azioni
costituite da istituti e aziende di credito;
Considerato che questione analoga è stata già dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 367
del 1991;
che non sono stati prospettati profili nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge
regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina
del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate),
sollevata in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata
di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1991:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte