Ordinanza n. 445/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e
10, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse
il 15 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame
delle misure cautelari coercitive, iscritte ai nn. 292 e 358 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 21 e 32, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto (R.O. nn. 292
e 358 del 1999) emesse nel corso di distinti giudizi il 15 dicembre
1998, pervenute a questa Corte, rispettivamente, il 30 aprile e il 3
giugno 1999, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle
misure cautelari coercitive, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 della
Costituzione, dell'art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono
una misura coercitiva), commi 5 e 10, del codice di procedura penale,
"nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia
dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non
immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame
all'autorità giudiziaria procedente";
che il giudice a quo prende atto della soluzione interpretativa
adottata da questa Corte con la sentenza n. 232 del 1998, secondo cui
il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti
al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla
cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che dunque entro
tale termine si deve collocare anche l'"immediato avviso" che deve
esserne dato all'autorità procedente affinché provveda alla
tempestiva trasmissione degli atti; ma lo stesso giudice ritiene di
doversi discostare da tale soluzione interpretativa, giudicata in
contrasto con il tenore dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.;
che, su questa premessa, il Tribunale remittente ritiene di non
avere altra alternativa che quella di sollevare nuovamente la
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
denunciate, non potendo assegnare alla formula normativa un
significato ritenuto incompatibile con la Costituzione; e pertanto
promuove l'incidente per le medesime ragioni già disattese da questa
Corte, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni
dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 9 giugno
1997 (R.O. n. 674 del 1997), che diede luogo al giudizio di
legittimità costituzionale concluso con la sentenza n. 232 del 1998;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata, sulla base dell'interpretazione adottata da questa Corte
nella citata sentenza n. 232 del 1998.
Considerato che le due ordinanze sollevano la stessa questione,
sicché può disporsi la riunione dei giudizi affinché siano decisi
con un'unica pronuncia;
che, come ricorda il giudice a quo, questa Corte ha già in altra
occasione deciso identica questione, dichiarandola non fondata sulla
base di una ricostruzione del sistema normativo in esame - pure
ricordata dal remittente - alla luce dei principi costituzionali
relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di libertà
personale (sentenza n. 232 del 1998);
che successivamente questa Corte, con ordinanza n. 269 del 1999,
ha dichiarato la stessa questione manifestamente infondata, prendendo
atto che la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza 18
gennaio 1999, n. 25, aveva accolto e a sua volta argomentato la
soluzione interpretativa adottata da questa Corte nella predetta
sentenza n. 232 del 1998;
che il Tribunale solleva nuovamente la questione ritenendo di non
condividere la predetta soluzione interpretativa;
che le ordinanze di rimessione sono però anteriori alla sentenza
delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 25 del 1999 sopra
ricordata, e dunque non hanno potuto tenerne conto;
che, dopo la detta pronuncia del giudice di legittimità, la
controversia interpretativa sul dies a quo della decorrenza del
termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame può,
allo stato, ritenersi risolta nel senso dell'accoglimento della
richiamata interpretazione ancorata ai principi costituzionali:
interpretazione che deve essere confermata, e alla cui luce la
questione ora nuovamente sollevata risulta manifestamente non fondata
(ordinanza n. 269 del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli,
sezione per il riesame, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte