Ordinanza n. 445/2001
Altra decisione · depositata il 28/12/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 101d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
usata come parametro
citata
- art. 1legge 386/1990
- art. 2legge 386/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con
ordinanza emessa il 29 dicembre 2000, dal tribunale di Milano, nel
procedimento penale a carico di Colmano Massimiliano, iscritta al
n. 298 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17 - 1ª serie speciale - dell'anno
2001;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del
29 dicembre 2000, ha sollevato, con riferimento all'art. 2 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 101,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), nella parte in cui prevede che "le multe e le ammende
inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono
riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle
norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie";
che il rimettente premette di dover provvedere, in qualità
di giudice dell'esecuzione, alla revoca, ai sensi dell'art. 101 del
decreto legislativo n. 507 del 1999, di una sentenza, divenuta
esecutiva, con la quale è stata inflitta all'imputato una condanna
alla pena della reclusione per il reato di emissione di assegno senza
autorizzazione, previsto e punito dall'art. 1 della legge 15 dicembre
1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),
e alla pena della multa per il reato di emissione di assegno senza
provvista, sanzionato dall'art. 2 della stessa legge, a causa
dell'avvenuta depenalizzazione delle menzionate fattispecie criminose
da parte del già citato decreto legislativo n. 507 del 1999;
che, tanto premesso, il giudice a quo osserva che la
disposizione denunciata si pone "in contrasto con il principio di
ragionevolezza e di parità di trattamento stabilito dall'art. 2
della Costituzione" (recte: art. 3), essendo "assolutamente
incomprensibile ed ingiustificabile" che, per effetto della
depenalizzazione, chi sia stato condannato per una violazione
comportante la sola pena detentiva abbia diritto alla revoca della
sentenza senza ulteriori conseguenze, mentre chi sia stato condannato
per un reato punito con la sola pena pecuniaria, sia pure in
alternativa a quella detentiva, e quindi "ritenuto dal legislatore di
minor gravità", sia tenuto al pagamento della sanzione
corrispondente all'ammontare della pena pecuniaria revocata insieme
alla depenalizzazione dell'illecito;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, successivamente alla proposizione della
questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza
n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507;
che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina
applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame
della questione (ordinanza n. 201 del 2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte