Ordinanza n. 446/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 114/1977
- art. 5legge 114/1977
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f)
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con
ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Alessandria, iscritta al n. 154 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
20/p/rima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art.10, lett. f) ,
(recte lett. d), nel testo sostituito con l'art. 5 l. 13 aprile 1977,
n. 114) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui
esclude dal beneficio della detrazione IRPEF le spese per cure
mediche e chirurgiche corrisposte a non residenti nel territorio
dello Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 32 e 77 Cost.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'indicata norma sia nel testo originario (sent. n.
142 del 1982), sia nel testo modificato dapprima dalla l. n. 114/1977
e successivamente dal d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. in l. 22
dicembre 1980, n. 891 (sent. n. 245 del 1982) nei sensi auspicati dal
Collegio rimettente;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, lett. f), (recte lett. d), nel testo
modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977, n. 114) d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche) sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado
di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 32 e 77 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte