Ordinanza n. 446/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 110/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia
di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno), promossi con ricorsi delle
Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, notificati il 27 e il
28 aprile 1989, depositati in cancelleria il 4 e il 6 maggio 1989 ed
iscritti ai nn. 30, 31 e 32 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
27 aprile 1989 e depositato il 4 maggio 1989, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto- legge 28
marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno), per violazione degli artt. 5, 77, 117,
118, 119 e 125 della Costituzione;
che le Regioni Piemonte e Lombardia, con ricorsi notificati il
28 aprile 1989 e depositati il 6 maggio 1989, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione
del decreto-legge n. 110 del 1989, per violazione degli artt. 24, 77,
81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione
all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
che si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i tre ricorsi, proposti nei confronti della
medesima disposizione, vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia
di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno), sollevata, con i ricorsi
indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione
degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, e, dalle
Regioni Piemonte e Lombardia, per violazione degli artt. 24, 77, 81,
101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione
all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte