Ordinanza n. 446/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29r.d. 1516/1937
usata come parametro
citata
- art. 39d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma
secondo, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative
alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni
amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette
sugli affari) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso
proposto da Carniti Maria ed altre contro Ufficio del Registro di
Verbania iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel corso di
un giudizio promosso da Carniti Maria, Nerini Ferdinanda e Nerini
Patrizia, ed avente ad oggetto un accertamento di valore ai fini
dell'imposta di successione e dell'INVIM - ha sollevato, in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio
1937 n.1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento
delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le
imposte indirette sugli affari) nella parte in cui tale norma -
ritenuta applicabile nel processo tributario per non essere tra
quelle richiamate dall'art. 39, primo co., d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
636 - consente soltanto al rappresentante dell'Ufficio tributario e
non anche al contribuente (e/o al suo difensore) di "rimanere
presente alla votazione" e quindi di presenziare alla camera di
consiglio per la decisione della controversia;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha
concluso per la inammissibilità della questione di costituzionalità
(perché sollevata in termini astratti, non avendo né il
contribuente, né il rappresentante dell'Ufficio chiesto di assistere
alla deliberazione della decisione in camera di consiglio) e comunque
per la manifesta infondatezza nel merito;
Considerato che la questione sollevata difetta del requisito della
rilevanza perché - come eccepito dall'Avvocatura - né il
contribuente, né il rappresentante dell'Ufficio hanno chiesto di
assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516
(Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle
commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte
indirette sugli affari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo
comma, Cost., dalla Commissione tributaria di Verbania con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1991:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte