Ordinanza n. 446/1999
Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 95/1979
usata come parametro
citata
- art. 25legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
- art. 1legge 274/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 3 aprile 1979, n. 95 (recte: art. 1, primo comma, del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente "Provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi", come sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n.
95, e successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 10
luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile
vertente tra Rizzo Giuseppe ed altri e il fallimento ITIN s.p.a.,
iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione del Fallimento ITIN s.p.a. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il
10 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95 (recte:
art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
concernente "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi", come sostituito dalla
legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni);
che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma, disponendo che
sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le
imprese che presentino una esposizione debitoria qualificata
superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo
bilancio approvato, violerebbe il principio di ragionevolezza e di
eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
che, in particolare, il suddetto requisito sarebbe privo di
logica giustificazione in quanto inidoneo a consentire una corretta
individuazione della rilevanza sociale dell'impresa e degli interessi
pubblici coinvolti e fonte di una ingiustificata disparità di
trattamento tra le imprese gestite in forma di società di capitali e
le altre forme di imprese, ivi comprese quelle individuali che
sarebbero - per giurisprudenza consolidata - assoggettabili alla
procedura di amministrazione straordinaria pur in assenza del
requisito stesso;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare,
la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto la
disposizione censurata costituirebbe esercizio di discrezionalità
legislativa, come tale non sindacabile in sede di giudizio di
legittimità costituzionale;
che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione
sarebbe comunque infondata, poiché l'indebitamento qualificato,
quale indice di gravità della crisi, rappresenterebbe, diversamente
da quanto sostenuto dal giudice a quo, un "criterio tanto ragionevole
da costituire una costante storica del nostro ordinamento";
che, quanto alla denunciata disparità di trattamento, il
requisito relativo al "capitale versato e risultante dall'ultimo
bilancio approvato" sarebbe suscettibile di essere adattato anche
alle società di persone ed alle imprese individuali mediante
l'interpretazione estensiva od analogica;
che, con memoria depositata in cancelleria oltre la scadenza del
termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di
rimessione nella Gazzetta Ufficiale si è costituito nel presente
giudizio il Fallimento Itin Italimprese Ind. S. p. A.
Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata
l'inammissibilità, per tardività, dell'atto di costituzione della
parte privata (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e art. 3
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale);
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è stato approvato il decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274),
il quale, nel disporre l'abrogazione del decreto legge 30 giugno
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, e successive modificazioni, ha altresì stabilito che le
procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di
entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad essere regolate
dalle disposizioni anteriormente vigenti (art. 106, comma 1);
che, ai sensi del comma 2 della stessa norma, la procedura di
amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data
di entrata in vigore del citato decreto legislativo, è stato
giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa
ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone
l'amministrazione straordinaria;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della
questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte