Ordinanza n. 446/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1,
della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16
(Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di
Trento), promosso, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, dal
giudice di pace di Trento, nel procedimento civile vertente tra
Colapietro Francesco e il comune di Trento, iscritta al n. 302 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001;
Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il giudice di pace di Trento, con ordinanza del
26 febbraio 2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 49,
comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio
1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in
provincia di Trento), nella parte in cui dispone che "a decorrere dal
termine di cui all'art. 46, comma 5 (recte: 31 dicembre 1995) ...
cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili
con la presente";
che il rimettente, nel rammentare che l'art. 61 della legge
statale 21 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei
militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza), prevede il libero percorso degli appartenenti
al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sulle linee urbane, e
nel rilevare, altresì, che la potestà legislativa della Provincia
autonoma di Trento in materia di comunicazioni e trasporti deve
essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, ritiene violato:
- l'art. 3 della Costituzione, in quanto gli appartenenti
alla Polizia di Stato sarebbero o meno esentati dal pagamento a
seconda che operino all'esterno o all'interno della Provincia di
Trento, con conseguente disparità di trattamento tra gli stessi
operatori;
- l'art. 117 della Costituzione, in quanto le agevolazioni di
viaggio per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato
sarebbero connesse alla funzione di pubblica sicurezza e, pertanto,
andrebbero ricondotte non alla materia dei trasporti ma a quella
della pubblica sicurezza, riservata allo Stato;
che è intervenuta la Provincia autonoma di Trento, la quale
ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione,
non senza osservare, in particolare, che la disposizione denunciata
è priva di "reale autonomo contenuto dispositivo", limitandosi a
"ribadire ben noti principi in materia di risoluzione delle antinomie
fra le fonti";
Considerato che, in via del tutto preliminare, e a prescindere da
ogni altra questione, segnatamente con riguardo ai parametri
invocati, occorre rilevare che la norma censurata dal rimettente si
limita a stabilire che, a decorrere dal termine previsto
dall'art. 46, comma 5, della legge provinciale n. 16 del 1993,
cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili
con la predetta legge provinciale;
che, dunque, la suddetta norma non disciplina la materia
delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto urbani, la quale,
viceversa, costituisce oggetto di specifica regolamentazione da parte
dell'art. 24 della citata legge provinciale n. 16 del 1993, che ha
stabilito l'invalidità dei titoli di viaggio gratuiti e delle
agevolazioni tariffarie non previste dalla medesima disposizione
(comma 3), e ha attribuito alla Giunta provinciale il potere di
definire "la struttura tariffaria ed i limiti massimi di variazione
delle tariffe" (comma 1) ed ai comuni che gestiscono i servizi
pubblici di trasporto urbani quello di determinare annualmente le
tariffe di trasporto nonché i titoli di viaggio (comma 2);
che, pertanto, è quest'ultima la disposizione dalla quale
discende l'antinomia denunciata come incostituzionale rispetto a
quanto previsto dall'art. 61 della legge statale n. 709 del 1961, che
attribuisce agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza il diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed
automobilistiche urbane;
che, conseguentemente, si versa in un'ipotesi di irrilevanza
della questione, poiché, qualunque dovesse essere la pronunzia nel
merito, in relazione alla prospettata incostituzionalità, rimarrebbe
egualmente ferma, ai fini della definizione del giudizio a quo
l'applicabilità di norma contenuta in disposizione diversa da quella
denunciata;
che, per tale ragione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della
Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei
servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), sollevata dal
giudice di pace di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte