Ordinanza n. 447/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato)
promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R per il
Lazio, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R.
Lazio è stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97
Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R.
10 gennaio 1957 n. 3 nella parte in cui, nei confronti del pubblico
dipendente condannato per determinati reati, prevede la sanzione
della destituzione di diritto;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la
inammissibilità della questione, giusta la sentenza di questa Corte
n. 270 del 1986 che ha già preso in esame identiche fattispecie;
Considerato che non si ravvisano valide ragioni o nuove
prospettazioni tali da indurre a modifiche in punto e va dichiarata,
in conseguenza, la manifesta inammissibilità della questione;
che peraltro va fermamente ribadito l'invito a che il
legislatore abbia a procedere in tempi brevi ad una attenta
riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi
afferenti la disciplina della sanzione di cui trattasi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto
degli impiegati civili dello Stato) sollevata dal T.A.R. Lazio, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte