Ordinanza n. 447/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 111/1989
- art. 2legge 111/1989
- art. 3legge 111/1989
- art. 5legge 111/1989
- art. 1d.l. 111/1989
- art. 2d.l. 111/1989
- art. 3d.l. 111/1989
- art. 5d.l. 111/1989
usata come parametro
citata
- art. 8d.l. 111/1989
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5,
primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti
per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), promossi
con ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma
di Bolzano, notificati il 28 e 29 aprile 1989, depositati in
cancelleria il 6 e il 9 maggio 1989 ed iscritti ai nn. 33 e 35 del
registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il
28 aprile 1989 e depositato il 6 maggio 1989, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge
25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale), per violazione degli artt. 3, 32, 77,
81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
29 aprile 1989 e depositato il 9 maggio 1989, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto e settimo comma,
2, 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 5, primo comma, del
medesimo decreto legge 25 marzo 1989, n. 111, per violazione degli
artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n. 10, 16, primo
comma, 33, 38, 49, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670) e relative norme di attuazione;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso
decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, non è stato
convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124, serie generale, del 30 maggio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5,
primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti
per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), sollevate,
con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per
violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127
della Costituzione, e, dalla Provincia autonoma di Bolzano, per
violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n.
10, 16, primo comma, 33, 38, 39, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1977, n. 670) e relative norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte