Ordinanza n. 447/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 636/1972
- art. 1d.P.R. 636/1972
- art. 2d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 636/1972
- art. 97d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo
e secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Riforma del
contenzioso tributario) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.
delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul
ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro Intendenza di Finanza
di Novara iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel giudizio
promosso da Battaglia Gianfranca ed avente ad oggetto l'impugnativa
del mancato rimborso della somma di 30.000 per IRPEF per l'anno 1989
avendo ella praticato l'obiezione fiscale versando l'importo di
30.000 al Movimento non violento - sollevava, con ordinanza del 10
ottobre 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 12, 1° e 2° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma
del contenzioso tributario) in riferimento agli artt. 3, 97, 1°
comma, 101, 2° comma, 108, 2° co., Cost. nella parte in cui prevede
un meccanismo di determinazione dei compensi dei componenti delle
commissioni tributarie tale per cui - ove una parte, come nel caso di
specie, proponga eccezione di illegittimità costituzionale della
norma da applicare - il compenso stesso è erogato in caso di rigetto
dell'eccezione stessa (e di decisione nel merito) e non già nel caso
di accoglimento dell'eccezione con conseguente sospetta lesione, in
particolare, del principio di indipendenza del giudice;
che con la medesima ordinanza, in accoglimento dell'eccezione
della parte ricorrente, la Commissione rimettente ha sollevato
altresì - in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost. -
questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme del
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) nella
parte in cui "obbligano il contribuente a versare quella parte di
imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare
armi omicide e criminose", questione ritenuta non manifestamente
infondata "considerata l'assoluta mancanza di pronunce sulla materia
della Corte costituzionale";
che è intervenuta l'Avvocatura di Stato in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo la manifesta
inammissibilità della prima questione come già ritenuto da questa
Corte con ordinanza n.326 del 1987; ha poi chiesto che anche la
seconda questione sollevata venga dichiarata inammissibile sia per
non essersi la Commissione previamente pronunciata sull'eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dall'Intendenza di finanza
costituitasi nel giudizio a quo, sia per l'assoluta genericità dei
termini in cui essa è formulata;
Considerato che la prima questione, avente ad oggetto l'art. 12, 1
e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, è già stata dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n.326 del
1987 e che la Commissione tributaria rimettente non allega alcun
nuovo profilo di valutazione;
che la seconda questione, avente ad oggetto le norme del d.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917, - ancorché ammissibile sotto il profilo che
la Corte non è tenuta a verificare l'esattezza, o meno, delle
ragioni che hanno indotto la Commissione rimettente a non spogliarsi
della controversia in accoglimento dell'eccezione di incompetenza
territoriale sollevata da una delle parti in causa sull'implicito
presupposto della ritenuta sua competenza territoriale - è però
sotto altri profili inammissibile sia perché nell'ordinanza non
risulta di quale somma la contribuente ricorrente chieda il rimborso
(se quella presuntivamente versata all'Amministrazione finanziaria
ovvero quella asseritamente elargita al Movimento non violento), sia
perché il dubbio di legittimità costituzionale della questione -
per essere fondato essenzialmente sulla ritenuta mancanza di
precedenti pronunce di questa Corte - è privo di motivazione in
ordine ai parametri che si assumono violati;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R.
26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario), in
riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co.,
Cost., e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U. delle imposte sui
redditi), in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost.,
sollevate dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1991:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte