Ordinanza n. 447/1999
Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26
e 27 gennaio 1999 della Camera dei deputati relative alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei
confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di
Bergamo, II sezione penale, con ricorso depositato il 5 giugno 1999
ed iscritto al n. 120 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, investito
del giudizio promosso nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi con
l'imputazione di diffamazione in danno del dott. Antonio Di Pietro,
ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, in relazione alle deliberazioni della Camera dei deputati,
adottate nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 (atti Camera,
doc. IV-quater n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49), con le quali, su
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, l'Assemblea
ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento
penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente sostiene che le deliberazioni della
Camera dei deputati, delle quali chiede l'annullamento, sarebbero
lesive delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del
giudizio, perché adottate in palese carenza del presupposto del
collegamento tra opinioni espresse e funzione parlamentare, sicché
non spettava alla Camera la valutazione della condotta attribuita
all'on. Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare se il ricorso
sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se
sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo è
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, per il processo del quale è investito, la volontà
del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita (sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del
1996 e n. 329 del 1999; ordinanza n. 399 del 1999);
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le
dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta (sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 319, n. 362 e n.
363 del 1999);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
Tribunale di Bergamo denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle
deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime,
che qualificano le opinioni espresse da un proprio membro come
rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per
esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art.
68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 1150 del 1988, n.
375 del 1997 e n. 289 del 1998);
che, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Bergamo, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati
con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, II sezione penale,
ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle
notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte