Ordinanza n. 447/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/10/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 244d.lgs. 51/1998
usata come parametro
citata
- art. 703705r.d. 1443/1940
- art. 8d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), in riferimento all'art. 8, numero
1) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio 2000 dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
nel procedimento civile vertente tra Coppola Maurizio e Quarta
Loredana, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale -
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice unico del tribunale di Ancona, sezione
distaccata di Jesi - innanzi al quale è stata proposta domanda di
reintegrazione nel compossesso dell'abitazione familiare - con
ordinanza emessa il 12 gennaio 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1)
del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 24 e 31
della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, le norme che impongono al
giudice del procedimento possessorio di statuire solo in ordine alla
situazione possessoria, senza alcuna valutazione degli interessi
della famiglia, sarebbero incongrue e lesive proprio degli interessi
familiari, poiché, in situazioni conflittuali, l'interdetto
possessorio, con il quale si ripristinasse coattivamente la
convivenza, potrebbe essere di pregiudizio alla serenità familiare e
particolarmente agli interessi dei minori;
che l'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, in combinato
disposto con il soppresso art. 8, numero 1) codice procedura civile,
"nella parte in cui prevede la competenza del giudice unico anche per
le azioni possessorie proposte relativamente all'abitazione familiare
tra coniugi, prima che i coniugi arrivino alla fase presidenziale di
cui all'art. 708 codice procedura civile, ovvero, alternativamente,
in elusione delle specifiche competenze funzionali che sulla tutela
della prole ha il tribunale dei minori", si porrebbe in contrasto sia
con l'art. 31 che con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
in quanto il coniuge più idoneo a salvaguardare le esigenze della
prole non potrebbe far valere tale idoneità nel giudizio relativo a
diritti reali o di godimento dell'immobile, instaurato dall'altro
coniuge;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della
questione sollevata.
Considerato che il giudice a quo ritiene che la norma impugnata
confligga con i principi posti dagli artt. 24 e 31 della
Costituzione, in quanto, a suo avviso, il diritto di difesa del
coniuge e i superiori interessi della famiglia potrebbero essere
pregiudicati da una pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento
possessorio, nel quale non è consentita alcuna valutazione della
situazione familiare da parte del giudice, che deve limitarsi ad
apprezzare la situazione possessoria dedotta;
che la questione risulta sotto più profili manifestamente
infondata;
che la disposizione censurata è del tutto priva della
capacità lesiva attribuitale dal rimettente, in quanto essa
costituisce una norma di chiusura del nuovo sistema processuale -
inserita infatti tra le norme di coordinamento e finali del Titolo
VII del decreto legislativo n. 51 del 1998 - che si limita ad
attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni del
pretore non attribuite espressamente ad altra autorità, anche se
relative a procedimenti camerali o nei quali è previsto l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero;
che tale norma non ha determinato perciò alcuna modifica
nella struttura originaria del procedimento possessorio, il quale
continua a svolgersi secondo le modalità stabilite dagli
artt. 703-705 cod. proc. civ. dinanzi al tribunale in composizione
monocratica anziché dinanzi al pretore;
che la situazione conflittuale rappresentata dal giudice a
quo ben poteva configurarsi anche nella vigenza delle precedenti
disposizioni processuali che attribuivano al pretore la competenza
relativa ai procedimenti possessori, onde risulta evidente come gli
effetti pregiudizievoli lamentati dal rimettente non derivino dalla
norma impugnata;
che deve comunque ritenersi insussistente la lesione degli
invocati precetti costituzionali, in quanto al coniuge convenuto in
possessorio non è inibita la proposizione di istanze al tribunale
per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di
separazione personale, nel quale possono essere richiesti e
sollecitamente emanati i provvedimenti del caso relativi
all'abitazione familiare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1)
del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 24 e 31 della Costituzione, dal giudice unico del tribunale di
Ancona, sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte