Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/10/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 244d.lgs. 51/1998

citata

  • art. 703705r.d. 1443/1940
  • art. 8d.lgs. 51/1998
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), in riferimento all'art. 8, numero

1) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

12 gennaio 2000 dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,

nel procedimento civile vertente tra Coppola Maurizio e Quarta

Loredana, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale -

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice unico del tribunale di Ancona, sezione

distaccata di Jesi - innanzi al quale è stata proposta domanda di

reintegrazione nel compossesso dell'abitazione familiare - con

ordinanza emessa il 12 gennaio 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1)

del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 24 e 31

della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, le norme che impongono al

giudice del procedimento possessorio di statuire solo in ordine alla

situazione possessoria, senza alcuna valutazione degli interessi

della famiglia, sarebbero incongrue e lesive proprio degli interessi

familiari, poiché, in situazioni conflittuali, l'interdetto

possessorio, con il quale si ripristinasse coattivamente la

convivenza, potrebbe essere di pregiudizio alla serenità familiare e

particolarmente agli interessi dei minori;

che l'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, in combinato

disposto con il soppresso art. 8, numero 1) codice procedura civile,

"nella parte in cui prevede la competenza del giudice unico anche per

le azioni possessorie proposte relativamente all'abitazione familiare

tra coniugi, prima che i coniugi arrivino alla fase presidenziale di

cui all'art. 708 codice procedura civile, ovvero, alternativamente,

in elusione delle specifiche competenze funzionali che sulla tutela

della prole ha il tribunale dei minori", si porrebbe in contrasto sia

con l'art. 31 che con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

in quanto il coniuge più idoneo a salvaguardare le esigenze della

prole non potrebbe far valere tale idoneità nel giudizio relativo a

diritti reali o di godimento dell'immobile, instaurato dall'altro

coniuge;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della

questione sollevata.

Considerato che il giudice a quo ritiene che la norma impugnata

confligga con i principi posti dagli artt. 24 e 31 della

Costituzione, in quanto, a suo avviso, il diritto di difesa del

coniuge e i superiori interessi della famiglia potrebbero essere

pregiudicati da una pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento

possessorio, nel quale non è consentita alcuna valutazione della

situazione familiare da parte del giudice, che deve limitarsi ad

apprezzare la situazione possessoria dedotta;

che la questione risulta sotto più profili manifestamente

infondata;

che la disposizione censurata è del tutto priva della

capacità lesiva attribuitale dal rimettente, in quanto essa

costituisce una norma di chiusura del nuovo sistema processuale -

inserita infatti tra le norme di coordinamento e finali del Titolo

VII del decreto legislativo n. 51 del 1998 - che si limita ad

attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni del

pretore non attribuite espressamente ad altra autorità, anche se

relative a procedimenti camerali o nei quali è previsto l'intervento

obbligatorio del pubblico ministero;

che tale norma non ha determinato perciò alcuna modifica

nella struttura originaria del procedimento possessorio, il quale

continua a svolgersi secondo le modalità stabilite dagli

artt. 703-705 cod. proc. civ. dinanzi al tribunale in composizione

monocratica anziché dinanzi al pretore;

che la situazione conflittuale rappresentata dal giudice a

quo ben poteva configurarsi anche nella vigenza delle precedenti

disposizioni processuali che attribuivano al pretore la competenza

relativa ai procedimenti possessori, onde risulta evidente come gli

effetti pregiudizievoli lamentati dal rimettente non derivino dalla

norma impugnata;

che deve comunque ritenersi insussistente la lesione degli

invocati precetti costituzionali, in quanto al coniuge convenuto in

possessorio non è inibita la proposizione di istanze al tribunale

per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di

separazione personale, nel quale possono essere richiesti e

sollecitamente emanati i provvedimenti del caso relativi

all'abitazione familiare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1)

del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 31 della Costituzione, dal giudice unico del tribunale di

Ancona, sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte