Ordinanza n. 448/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 3Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 25Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 97Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 103Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253, della
legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento
amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana) e dell'art.
265 regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico
della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il
15 gennaio 1988 dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la
Regione Sicilia nel giudizio di responsabilità promosso dal
Procuratore Generale contro Turano Aurelio ed altri, iscritta al n.
229 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
responsabilità di alcuni amministratori e di un dipendente comunale
per il danno causato all'ente dall'irregolare gestione del servizio
di applicazione e riscossione di tributi comunali la Corte dei conti
- sez. giur. Regione Sicilia, con ordinanza in data 15 gennaio 1988
(pervenuta a questa Corte il 22 aprile 1989), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253, legge Regione Sicilia
15 marzo 1963, n. 16 (che approva l'Ordinamento amministrativo degli
enti locali nella regione siciliana) e 265 del regio decreto 3 marzo
1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e
provinciale);
che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui, non
consentendo che i dipendenti degli enti locali siano assoggettati
alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori
degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori
dagli artt. 244 dell'Ordinamento amministrativo della regione Sicilia
e 254-259 del testo unico della legge comunale e provinciale, si
porrebbero in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata
disparità di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si
verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente
locale, attesa la diversità non puramente procedurale, dei regimi di
accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa, termini
prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere riduttivo), nonché
per violazione della regola del simultaneus processus che, tesa ad
evitare il rischio di decisioni contrastanti o di incompletezza
nell'esame dei fatti e del relativo contributo causale, troverebbe il
suo principale fondamento nel principio di eguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge;
b) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la suindicata
diversità di trattamento violerebbe il principio di imparzialità e
di buon andamento della pubblica amministrazione;
c) con gli artt. 25 e 103, secondo comma, della Costituzione,
in quanto senza alcuna logica giustificazione, si sottrarrebbero,
anche nelle ipotesi di responsabilità connesse, i dipendenti degli
enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in materia
di contabilità pubblica, è "giudice naturale";
che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 411 del 1988 ha
dichiarato l'inammissibilità e successivamente, con le ordinanze nn.
549 e 794 del 1988 e 162 del 1989, la manifesta inammissibilità di
questioni identiche a quelle ora sollevate, con motivazioni che
coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente
ordinanza di rimessione;
che il giudice a quo non deduce profili nuovi o diversi, tali da
indurre questa Corte ad una modifica del proprio orientamento;
che le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento
amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato
con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 e 265 del regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e
103, comma secondo della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez.
giur. reg. Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte