Ordinanza n. 448/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 151Codice penale
- art. 260Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del codice penale militare di pace, promossi con quattro
ordinanze emesse il 1° aprile, il 27 maggio (n. 2 ordinanze) ed il 28
maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Roma nei procedimenti penali a carico di Troya
Ciro, Ragozzino Massimo, Malcotti Renzo e Vicanò Alessandro,
rispettivamente iscritte ai nn. 250, 360, 361 e 362 del registro
ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 20 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato
di ritardata presentazione in servizio - in cui gli imputati ed il
P.M. avevano richiesto l'applicazione della pena di un mese di
reclusione ex art. 444 c.p.p. - il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con quattro
identiche ordinanze emesse tra il 1° aprile ed il 28 maggio 1992, ha
sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147,
secondo comma, del codice penale militare di pace, ove si sanziona
penalmente la condotta del militare il quale, legittimamente assente,
non si presenti senza giustificato motivo nel giorno successivo a
quello prefisso;
che, secondo il giudice rimettente, la norma censurata, non
rintracciabile nel previgente codice penale militare del 1869,
verrebbe a ledere il principio di proporzionalità tra gravità del
fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado il carattere
primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di
disvalore collegato a ritardi da uno a quattro giorni nella
presentazione al reparto non presenterebbe "i connotati di
riprovevolezza tipici dell'illecito penale";
che, a parere del giudice a quo, risulterebbero altresì
vanificate le finalità rieducative della pena - la quale non
dovrebbe mai esplicarsi nei confronti di comportamenti, quale quello
in argomento, privi del carattere di antisocialità - ed il principio
di necessaria offensività della condotta;
che, inoltre, risalterebbe la minore gravità - e quindi
l'irragionevolezza dell'equiparazione sul piano sanzionatorio -
rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma
dell'impugnato art. 147 c.p.m.p., mentre la previsione della pena
detentiva sarebbe del tutto irragionevole se confrontata a reati ben
più gravi puniti con la pena detentiva nella misura minima di un
mese;
che residuerebbero infine ulteriori profili di disparità di
trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato od ai Vigili
del Fuoco per i quali non sussistono ipotesi assimilabili
all'impugnato art. 147, secondo comma, nonché in confronto con
l'ipotesi ( ex art. 151 c.p.m.p.) di mancanza alla chiamata in cui il
ritardo penalmente rilevante è di cinque giorni;
che è intervenuto - con atti identici in tutti i giudizi - il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha preliminarmente osservato
come la norma sia stata già scrutinata in positivo da questa Corte
(cfr. ordinanza n. 495 del 1991), sia pure sotto la diversa ottica
della richiesta del Comandante di corpo;
che l'Avvocatura rileva nel merito come la norma - la cui
eventuale modifica o soppressione spetterebbe sempre al legislatore -
tuteli l'interesse primario alla prestazione del servizio militare
obbligatorio, la cui lesione ben può essere sanzionata con il minimo
edittale.
Considerato che i giudizi, per l'identità della questione,
possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che questa Corte, anche con specifico riferimento a norme
contenute nel codice penale militare di pace, ha in più occasioni
sottolineato come le valutazioni relative alla proporzione tra la
pena prevista ed il fatto contemplato rientrino nell'ambito della
discrezionalità legislativa, con il limite della ragionevolezza
(sentenze n. 26 del 1979; n. 72 del 1980; n. 103 del 1982; n. 49 del
1989 e n. 299 del 1992);
che nell'ipotesi de qua sono state individuate nello stesso
modello di genere più fattispecie diverse per struttura e disvalore,
attraverso una qualificazione di illecito adeguata alla tutela
dell'interesse della presenza alle armi;
che il trattamento sanzionatorio è stato articolato in modo da
consentire al giudice di far emergere la differenza tra le varie
sottospecie graduando in concreto la pena nell'ambito dei minimi
edittali (sentenza n. 285 del 1991);
che il meccanismo della procedibilità a richiesta del
Comandante di corpo - ex art. 260 c.p.m.p. - assicura un'ulteriore
garanzia di congruità del sistema delle sanzioni rispetto alla
specifica gravità del fatto (ordinanza n. 495 del 1991);
che la censurata previsione della reclusione militare risulta
del tutto conforme al carattere proprio della pena detentiva
militare, consistente in una finalità rieducativa "funzionalizzata"
al recupero al servizio e più in generale al dovere di difesa della
Patria (sentenza n. 414 del 1991);
che, infine, la specialità dell'ordinamento militare e la
peculiarità della situazione soggettiva di chi è tenuto alla
prestazione del servizio escludono la possibilità di richiamare
quali tertia comparationis i regimi di altre categorie;
che la questione è quindi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione
agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte