Ordinanza n. 449/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 525/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
secondo comma, del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ("Concessione di
amnistia per reati tributari") promossi con ordinanze emesse il 3
maggio 1985 dal Tribunale di Cremona e il 18 settembre 1986 dal
Tribunale di Udine, iscritte rispettivamente al n. 451 del registro
ordinanze 1985 e al n. 758 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985
e n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 18
settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo
comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, nella parte in cui esclude dal
beneficio dell'amnistia coloro che commisero reati tributari
concernenti l'imposta sul valore aggiunto nel periodo 1° gennaio
1982-30 gennaio 1982;
Considerato che l'omessa esposizione dei fatti relativi al
procedimento penale nel corso del quale la questione è stata
sollevata non consente di valutarne la rilevanza, essendo apodittica
l'affermazione del giudice a quo secondo il quale la questione
sarebbe senza dubbio rilevante "perché dalla sua risoluzione dipende
la possibilità o meno di dichiarare estinto il reato avendo avuto
l'imputato la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa
soltanto per i fatti commessi fino a tutto l'anno 1988";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525
("Concessione di amnistia per reati tributari"), sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Udine con ordinanze
nn. 451 del 1985 e 758 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte