Ordinanza n. 449/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 443, quarto
comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale,
promosso con l'ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla Corte
d'Appello di Napoli nel procedimento penale a carico di De Luca
Luigi, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha sollevato, in
riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e
127, ottavo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevedono che all'esito del giudizio abbreviato di appello, con il
rito della camera di consiglio, il provvedimento decisorio finale
rivesta la forma di un'ordinanza immediatamente esecutiva, nonostante
ricorso per cassazione, salvo contrario decreto del giudice;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che la Corte remittente fonda le proprie censure sul
convincimento che la decisione in camera di consiglio adottata dal
giudice di appello a norma dell'art. 599 del codice di procedura
penale, quando il gravame è stato interposto avverso una sentenza
pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (art. 443, quarto
comma), debba assumere la forma dell'ordinanza immediatamente
esecutiva nonostante ricorso per cassazione, a meno che il giudice
che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato (art. 127,
ottavo comma);
che tale convincimento è palesemente errato in quanto la regola
generale posta dall'art. 605, primo comma impone che la decisione in
camera di consiglio prevista dall'art. 599 sia assunta con sentenza:
"fuori dai casi previsti dall'art. 604, il giudice di appello
pronuncia sentenza";
che, del resto, nelle stesso senso si è già pronunciata la
Corte di Cassazione (sez. prima, 9 gennaio 1990, Patané);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello
di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte