Ordinanza n. 449/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 8legge 306/1992
- art. 26legge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 514, in relazione
all'art. 512, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il
16 gennaio 1992 dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di
Feltre, nel procedimento penale a carico di Rivaben Claudio, iscritta
al n. 260 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale,
"nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta
impossibile per morte, infermità o irreperibilità";
b) dell'art. 514, in relazione all'art. 512 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede che si possa dare
lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia
giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile
per le stesse ragioni";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale;
che una volta caducato, a seguito di detta sentenza, il divieto
di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, deve ritenersi che la questione sub b), così come
prospettata, non abbia più ragion d'essere (questione comunque
superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di
procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7
agosto 1992, n. 356);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102
e 112 della Costituzione, dal Pretore di Belluno - sezione distaccata
di Feltre, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte