Ordinanza n. 45/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76,
primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e
aceti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 maggio 1970 dal tribunale di Treviso nel
procedimento penale a carico di Aliprandi Bernardino ed altri, iscritta
al n. 223 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 22 giugno 1970 dal tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di Marchetti Tommaso, iscritta al n. 272
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
3) ordinanza emessa il 21 settembre 1970 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento penale a carico di Gaddoni Domenico, iscritta
al n. 334 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
4) ordinanza emessa il 26 ottobre 1970 dal tribunale di Bolzano nel
procedimento penale a carico di Rudolf Norbert, iscritta al n. 347 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo
comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) con
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nei relativi giudizi dinanzi a questa Corte nessuna delle parti
si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che i giudizi promossi dalle suddette ordinanze possono essere
riuniti avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio
1971, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a
modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei mosti, vini e aceti), proposta, con le ordinanze indicate
in epigrafe, dai tribunali di Treviso, Macerata e Bolzano, e dalla
Corte d'appello di Bologna, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 3 del 12
gennaio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte