Ordinanza n. 45/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 243,
secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi' con ordinanze
emesse il 10 aprile 1972 dalla sezione distaccata di Corte d'appello di
Salerno nei procedimenti penali a carico di Villani Matteo e di Cuoco
Rocco, iscritte ai nn. 254 e 268 del registro ordinanze 1972 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 43
settembre 1972 e n. 233 del 6 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo
comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante il testo unico delle
leggi sulle imposte dirette;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che consentenza n. 5 del 25 gennaio 1973 questa Corte
ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, che ha approvato il testo unico delle leggi sulle imposte
dirette;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge il marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata
con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 5 del 25 gennaio 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte