Ordinanza n. 45/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 103Costituzione
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 16d.P.R. 1035/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.P.R.
30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché
per la determinazione e per la revisione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile
vertente tra Aprile Michele e IACP, iscritta al n. 876 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 142 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 28
ottobre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disciplina dettata
dagli artt. 11, 16 e 17 del decreto predetto discriminerebbe "ipotesi
che si presentano, strutturalmente e sostanzialmente, analoghe";
argomentando, in particolar modo, che le revoche delle assegnazioni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previste dalla norma
impugnata, pur concernendo situazioni di diritto soggettivo, sarebbero
state fatte arbitrariamente rientrare nella giurisdizione esclusiva dei
giudici amministrativi;
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che la Corte si è già pronunciata sul preteso
contrasto fra l'art. 17 del D.P.R. n. 1035 del 1972 e l'art. 3 della
Costituzione, dapprima ritenendo la questione non fondata, con la
sentenza n. 100 del 1979, e poi dichiarandone la manifesta
infondatezza, con le ordinanze n. 23 e n. 90 del 1980; che l'ordinanza
di rimessione non adduce motivi, atti ad indurre la Corte a modificare
la propria giurisprudenza; che, infatti, anche ad accogliere la
premessa interpretativa dalla quale procede il giudice a quo
(discostandosi dall'orientamento delle sezioni unite della Corte di
cassazione), resta fermo che il primo comma dell'art. 103 Cost. assegna
alla giurisdizione amministrativa, "in particolari materie indicate
dalla legge", la tutela dei diritti soggettivi nei confronti della
pubblica amministrazione; mentre lo stesso Pretore di Foggia asserisce
che nella materia in esame s'imporrebbe la "regola generale..." che
sancisce la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni
pubblici, nella quale sicuramente può farsi rientrare l'assegnazione
di alloggi popolari": sicché non si comprende come sia dato, per un
verso, ipotizzare la necessaria applicazione della "regola" medesima,
di cui non si contesta affatto la legittimità, ed inferirne, per un
altro verso, una lesione del principio costituzionale d'eguaglianza;
che, anzi, lo stesso richiamo dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971,
sul quale si impernia l'ordinanza di rimessione, fornisce una ragione
giustificativa della supposta giurisdizione esclusiva per le
controversie relative agli annullamenti ed alle revoche delle
assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: il che
conferma che, in definitiva, la proposta questione non investe la
legittimità costituzionale della norma impugnata, ma si risolve in un
problema d'interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035,
sollevata dal Pretore di Foggia, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte