Ordinanza n. 45/1985
Altra decisione · depositata il 13/02/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 663/1979
citata
- art. 53legge 833/1978
- art. 57legge 833/1978
- art. 76legge 833/1978
- art. 12d.l. 402/1981
- art. 14legge 537/1981
- art. 4d.l. 463/1983
- art. 13legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29
febbraio 1980, n. 33 di conversione dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base
alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile); artt. 57
e 76 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale); d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi
sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle
attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi
professionisti); art. 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento
della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), conv. con
modif. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 legge 26 aprile
1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)); artt. 4, comma
quarto, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga
di taluni termini), conv. con modif. in legge 11 novembre 1983, n.
638, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1983 dal Pretore di
Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore di Biella, il 17 novembre 1983
dal Pretore di Cosenza, il 27 settembre 1983 dal Pretore di Busto
Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa (n. 13 ord.), il 7
dicembre 1983 dal Pretore di Ferrara, il 27 dicembre 1983 dal Pretore
di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 24 dicembre 1983
dal Pretore di La Spezia, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 13
gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia, il 30 novembre 1983 dal Pretore di
Alessandria, il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 6 febbraio
1984 dal Tribunale di La Spezia e il 21 dicembre 1983 dal Pretore di
Milano, iscritte ai nn. 751, 846, 1071 e 1073 del registro ordinanze
1983 e ai nn. 34 a 42, 64 a 67, 152, 194, 195, 236, 244, 250, 265, 317,
383 e 394 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 46, 67, 102, 141, 204, 218, 231, 238,
252 e 259 del 1984.
Visti gli atti di costituzione di Astrua Francesco ed altri,
dell'INPS, di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri e di
Bastianini Marino ed altri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Lupinacci ed altri, Luigi
Papi per Lauro ed altri, Valerio Onida per Bastianini ed altri e Gianni
Romoli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Del Greco per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, essendo le questioni identiche o analoghe o
strettamente connesse, i procedimenti possono essere riuniti e
congiuntamente decisi;
che appare opportuna, per i fini del decidere, una più completa e
approfondita conoscenza del sistema contributivo delineato dalle norme
denunciate, nel senso di richiedere le informazioni specificate nella
parte dispositiva.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 12 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni altra decisione, dispone che entro centottanta giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza il Presidente del
Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, ciascuno per
quanto di competenza forniscano:
a) ogni utile elemento di informazione circa le causali giuridiche
e tecniche poste a fondamento e criterio nella determinazione delle
aliquote, delle quote fisse, delle quote aggiuntive e relativi
massimali applicati, con variegati calcoli, alle categorie dei
lavoratori autonomi (esemplificativamente, artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, liberi professionisti), dei lavoratori dipendenti,
nonché dei cittadini c.d. "non mutuati" (che non fruivano, cioè, di
prestazioni mutualistiche) per il periodo 1979-1984; tanto, alla luce
dei principi sanciti fin dal 1978 (art. 53, lett. f. l. 23 dicembre
1978, n. 833), in ordine all'incarico commesso al Governo di
predisporre in via compiuta, organica e non più provvisoria le fasi e
le modalità per la "graduale unificazione" delle prestazioni sanitarie
e "del corrispondente adeguamento salvo provvedimenti di
fiscalizzazione dei contributi assicurativi";
b) i dati puntuali relativi all'incidenza della contribuzione di
malattia di ciascuna singola categoria sopra riportata sul
finanziamento globale del Fondo sanitario nazionale per il periodo
1979-1984 con l'indicazione analitica delle altre voci concorrenti a
sopperire al finanziamento del Fondo medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte