Ordinanza n. 45/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1986 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i
poteri dello Stato sollevato dal giudice delegato presso la Sezione
fallimentare del Tribunale di Roma nei confronti del Ministero di
Grazia e Giustizia, sorto a seguito della relazione ispettiva del
Ministero di Grazia e Giustizia ricevuta il 6 maggio 1981 ed iscritto
al n. 23 del registro ammissibilità ricorso conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il giudice delegato, presso la Sezione fallimentare
del Tribunale di Roma, al fallimento della s.p.a. INVIM ha sollevato
conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero di Grazia e
Giustizia, il quale avrebbe indebitamente interferito nelle
attribuzioni ad esso giudice riservate;
che il ricorso è in sostanza Così motivato:
a) in una relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia
dall'anzidetto giudice ricevuta con nota 6 maggio 1981, si esprimono
giudizi sulla qualificazione giuridica, di coadiutore-perito o di
delegato, e si sostiene che il compenso al coadiutore deve essere
liquidato a vocazione, invece che sulla base del diverso criterio
adottato dal ricorrente, laddove nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione vi sarebbe contrasto sull'assetto della materia;
b) l'adozione di alcun altro eventuale provvedimento del giudice
ricorrente in difformità dai rilievi formulati nell'anzidetta
relazione costituirebbe oggetto di ulteriori censure nella "nuova
ispezione attualmente in corso" presso la Sezione fallimentare, nonché
di "prevedibili azioni disciplinari";
c) l'attività svolta dal giudice delegato al fallimento ha natura
giurisdizionale, "salvo a stabilire quale parte di essa spetti alla
giurisdizione contenziosa e quale a quella volontaria", e la
magistratura, anche nel settore fallimentare, si configura come ordine
autonomo e pertanto sciolto da qualsiasi dipendenza dal potere
esecutivo: del resto, la legge 12 ottobre 1962, n. 1311, nel
disciplinare l'organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato
Generale, si limiterebbe a disporre - in conformità dell'esigenza di
tutelare l'indipendenza e il prestigio del giudice - che gli ispettori
rilevano soltanto dati statistici e possono su tale base esclusivamente
riferire circa l'entità e tempestività del lavoro svolto dai
magistrati;
d) pur essendo prevista la possibilità di indagare sul servizio
prestato dai magistrati, sulla loro capacità e condotta nelle
situazioni che giustificano l'apertura di inchieste disciplinari ai
sensi dell'art. 12 della citata legge n. 1311 del 1962, gli ispettori
procedenti non sarebbero stati nella specie investiti del potere di
inchiesta ma semplicemente abilitati ad agire nell'ambito
dell'ispezione ordinaria, rimanendo loro in ogni caso preclusa la
valutazione del merito dei provvedimenti adottati dal giudice
ricorrente.
Ritenuto altresl':
che il conflitto Così prospettato è promosso nei confronti del
Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto la relazione ispettiva, con
la quale si assume posta in essere la denunciata interferenza
nell'esercizio della giurisdizione, è stata fatta propria dal
Ministro, che l'ha trasmessa sia al Consiglio Superiore della
Magistratura sia al Presidente del Tribunale di Roma e ha disposto una
nuova inchiesta.
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, legge
n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata a deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore
del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;
che per l'ammissibilità del conflitto è prescritto, a norma del
citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti soggettivi ed
oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e
riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione
secondo le norme costituzionali;
che, nel caso in esame, il ricorso è proposto di fronte a rilievi
formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero della
Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra
natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato
al fallimento, sarebbe, in quanto organo di vertice
dell'Amministrazione, legittimato passivo come parte nel prospettato
conflitto;
che difetta in conseguenza il possibile oggetto della controversia
instaurata avanti la Corte: l'avere il Ministro - come si afferma dal
ricorrente, sempre nel presupposto della legittimazione passiva di tale
organo - inviato l'anzidetta relazione al Consiglio Superiore della
Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova
ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi
provvedimenti, costituisce, infatti, un adempimento procedurale nel
corso dell'attività ispettiva, che non concreta, nemmeno in via
preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere l'invocata
sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel
relativo esercizio;
che questo rilievo determina l'inammissibilità del conflitto e
assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte