Ordinanza n. 45/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e),
della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pinerolo, sul ricorso proposto dalla
S.p.a. Immobiliare Belvedere Santachiara contro l'Ufficio del
Registro di Pinerolo, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
Serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pinerolo, sul ricorso proposto dalla
S.p.a. Eredi Campidonico contro l'Ufficio del Registro di Pinerolo,
iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1986 (R.O.
nn. 430 e 431 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di
Pinerolo, sui ricorsi proposti, rispettivamente, da S.p.a.
Immobiliare Belvedere Santachiara e S.p.a. Eredi Campidonico contro
Ufficio del Registro di Pinerolo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.,
dell'art. 4, lett. e), della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in
cui dispone la tassazione con imposta proporzionale delle delibere
assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
un'identica questione;
che, come evidenziato anche da recente sentenza di questa Corte
(n. 156 del 1987), è stato emanato in precedenza il d.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), il quale all'art. 4 della Tariffa ha eliminato la
tassazione dell'emissione di obbligazioni;
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione
retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha
effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente
alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;
che, pertanto, la proposta questione risulta manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della
Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e
76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Pinerolo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte