Ordinanza n. 45/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 498, comma 1,
e 499, comma 5, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal pretore di Pistoia - sezione
distaccata di Monsummano Terme - nel procedimento penale a carico di
Benigni Giovanni ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 14 dicembre 1994, il pretore di
Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 498, comma 1, del codice di procedura penale, in
relazione agli artt. 194, comma 3, e 100 dello stesso codice, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
"nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile
costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone
per l'accertamento di fatti che non ineriscono direttamente alla
posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa";
b) dell'art. 499, comma 5, del codice di procedura penale, in
relazione agli artt. 501, comma 2, e 514, comma 2, dello stesso
codice, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in
cui non prevede che il testimone vincolato dall'obbligo del
giuramento possa avvalersi a supporto della propria memoria - a
differenza del perito e del consulente tecnico - di atti quali
documenti, note scritte e pubblicazioni, in particolare
rappresentativi del legittimo diritto di cronaca";
che, in ordine alla questione sub a), il giudice a quo osserva
che la norma impugnata - la quale dispone che "le domande sono
rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha
chiesto l'esame del testimone" - crea una ingiustificata disparità
di trattamento tra pubblico ministero e imputato da un lato e parte
civile dall'altro, e viola, altresì, il diritto di difesa, limitando
l'esercizio dei poteri esercitabili dal difensore della parte civile;
che, quanto alla questione sub b), ad avviso del remittente la
norma censurata - secondo cui "il testimone può essere autorizzato
dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui
redatti" - viola il principio di eguaglianza posta in raffronto con
l'art. 501, comma 2, del codice, il quale autorizza il perito e il
consulente tecnico "in ogni caso" a consultare "documenti, note
scritte e pubblicazioni";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate
infondate;
Considerato che, in ordine alla questione relativa all'art. 498,
comma 1, del codice di procedura penale, non esiste affatto,
contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, la denunciata
preclusione, in quanto l'art. 499, comma 6, del codice medesimo
prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande,
sul quale esplica il proprio potere di vigilanza - ovviamente nei
confronti di tutte le parti - il presidente del collegio o il
pretore;
che, pertanto, non sussiste alcuna violazione dei parametri
costituzionali invocati, ma soltanto un problema di fatto, la cui
soluzione è rimessa, caso per caso, alla valutazione del presidente
o del pretore;
che anche la seconda questione, concernente l'art. 499, comma 5,
del codice di procedura penale, è palesemente infondata, per la
evidente diversità della posizione del testimone, il quale deve
riferire su fatti in base a ricordi personali e può soltanto - con
previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria,
rispetto a quella del perito o del consulente tecnico, che devono
rispondere a quesiti di ordine tecnico;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 498, comma 1, e 499, comma 5, del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pistoia, sezione
distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte