Ordinanza n. 45/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione
staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Gravina Giuseppe contro il
comune di Taranto, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, in sede di esame di istanza cautelare, nel corso di
un procedimento di impugnazione di un atto con cui il comune di
Taranto aveva respinto un'istanza di concessione edilizia in
sanatoria, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia -
Sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non
consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento
della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al
limite di 750 metri cubi;
che il giudice rimettente, dopo aver richiamato la sentenza
interpretativa di questa Corte n. 302 del 1996, tuttavia ha ritenuto
di riproporre la questione, considerando palesemente irragionevole un
impianto normativo che non consenta la sanatoria degli ampliamenti
superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione
originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi, mentre
permette la condonabilità di una nuova costruzione abusiva sino al
limite di 750 metri cubi;
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva, con una
motivazione plausibile, che solo l'accoglimento della questione
proposta eviterebbe al ricorrente di subire le conseguenze della
reiezione della domanda di condono;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la inammissibilità della questione, nonché per la infondatezza
della stessa;
che, con successiva memoria, la difesa erariale ha insistito
per la infondatezza, ponendo l'accento sulla distinzione dei due
limiti previsti dalla norma denunciata.
Considerato che l'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 è stato già sottoposto al giudizio di questa Corte (sentenza
n. 302 del 1996; ordinanza n. 395 del 1996), che ha privilegiato una
interpretazione "di sistema" delle disposizioni in esame,
sottolineando la natura di limite assoluto ed inderogabile propria
della previsione massima di cubatura di 750 mc., che funge altresì
come norma di chiusura, in aggiunta al limite di incremento
volumetrico del 30 per cento, nella ipotesi di ampliamento di
fabbricati preesistenti;
che i profili di illegittimità costituzionale di detta
disposizione sono stati ritenuti non fondati "nei sensi di cui in
motivazione", proprio alla luce del "sistema del nuovo condono
edilizio" del 1994, delineato come del tutto contingente ed
eccezionale e non ulteriormente reiterabile (sentenze nn. 416 e 427
del 1995; ordinanza n. 395 del 1996), accompagnato da nuovi obblighi
e restrizioni soggettive ed oggettive, che valgono a circoscrivere
l'ambito della definizione agevolata o a riequilibrare situazioni di
eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti
interessi pubblici, come l'esclusione di abusi maggiori;
che il predetto sistema del nuovo condono è caratterizzato
non da sole ragioni di natura finanziaria, ma anche da esigenze di
recupero dell'assetto del territorio attraverso una serie di limiti,
preclusioni e prescrizioni di parere favorevole dell'amministrazione
preposta alla tutela dei vincoli (sentenza n. 427 del 1995; ordinanza
n. 395 del 1996), diretti tutti a restringere l'ampiezza della
riapertura dei termini;
che i limiti di volumetria ammessa per la sanatoria
discendono da esigenze dirette a circoscrivere la definizione
agevolata, e inderogabili per una interpretazione conforme a
Costituzione, di modo che il limite di 750 mc. funzioni, senza
distinzione per tutte le sanatorie ammissibili, come norma di
chiusura, che per gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si
aggiunge (come limite ulteriore) al limite di incremento volumetrico
del 30 per cento rispetto alla volumetria della costruzione
originaria;
che detta norma, invece, per le "nuove costruzioni" (che,
come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono
avere un parametro di preesistente riferimento non essendovi
costruzione originaria) costituisce limite unico (riferito alla nuova
costruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a
prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto,
con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione)
riferibile esclusivamente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa
la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione
in autonome costruzioni o di limitazioni quantitative del titolo in
base al quale si chiede il condono-sanatoria (v. sentenza n. 302 del
1996);
che giova sottolineare - anche ai fini della non assoluta
irragionevolezza della distinzione adottata dal legislatore tra
ampliamenti rispetto a costruzione originaria e nuove costruzioni -
che l'ipotesi di ampliamento suscettibile di condono comprende anche
le opere abusive di ampliamento compiute in un successivo momento su
fabbricato originariamente abusivo ed oggetto di precedente condono
in base alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ipotesi che qui ricorre),
oltre gli ampliamenti effettuati in corso di opera rispetto a
volumetria assentita in base a regolare concessione;
che il limite del 30 per cento si riferisce, nella espressa
scelta del legislatore, ai soli ampliamenti di fabbricati esistenti e
non alle nuove costruzioni con carattere di autonomia, per cui
rientra nell'attribuzione del giudice a quo e dell'amministrazione la
valutazione della concreta "novità" della costruzione del "deposito"
(staccato ed autonomo rispetto all'abitazione) ai fini
dell'applicabilità del diverso limite di 750 mc. per le nuove
costruzioni; oltre l'esame della possibilità di ridurre la
condonabilità del fabbricato ad abitazione nei limiti del 30 per
cento di ampliamento ammesso, con la demolizione della restante
volumetria eccedente;
che il legislatore, con una scelta discrezionale non viziata
da irragionevolezza, ha voluto che gli ampliamenti ricompresi nel
nuovo condono non eccedessero dal duplice coesistente limite (non
superiore al 30 della volumetria iniziale originaria o assentita;
ovvero a 750 mc. in assoluto) sempre con riferimento alla volumetria
costituente ampliamento, risultando, così, che il limite di chiusura
di 750 mc. applicabile agli ampliamenti veniva a scattare, impedendo
il condono, quando il fabbricato "originario o assentito" aveva una
volumetria superiore a 2.500 mc. (30 di 2.500 mc. = 750 mc.);
che, pertanto, risulta evidente che non sussiste una palese
irragionevolezza della disposizione denunciata, per cui la sollevata
questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3
della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione
staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte