Ordinanza n. 450/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del
codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Inzillo Salvatore
ed altra, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso il
Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale, nella parte in
cui consentono al giudice di disporre d'ufficio perizia solo
nell'ipotesi d'infermità mentale sopravvenuta al fatto ed escludono
che il medesimo, nel corso dell'udienza preliminare, possa disporre
perizia al fine di accertare lo stato d'infermità di mente degli
imputati;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza
della sollevata questione;
Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito
(sul quale peraltro la Corte si è già pronunciata rimarcando la
sostanziale diversità delle situazioni poste a raffronto: v. sentt.
n. 23 e n. 127 del 1979), il provvedimento di rimessione è del tutto
carente in ordine agli elementi indispensabili per apprezzare la
rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che inoltre il giudice rimettente ha ignorato del tutto la
possibilità di accertare l'eventuale difetto d'imputabilità
dell'imputato mediante il meccanismo d'integrazione probatoria
previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale
("temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire
ulteriori informazioni"), di guisa che la questione risulta proposta
solo in via astratta e meramente eventuale;
che quindi la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo
Valentia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte