Ordinanza n. 450/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 32Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre
1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Cozzupoli Pietro
contro la u.s.l. n. 11 della Calabria ed altri, iscritta al n. 434
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio
Calabria, ha sollevato - con ordinanza del 24 novembre 1993 -
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 4, settimo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui stabilisce, per i medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità col
rapporto d'impiego dell'esercizio dell'attività libero-professionale
presso strutture private convenzionate con il Servizio medesimo;
che, ad avviso del giudice a quo, premesso che la ratio della
norma sembra quella di evitare l'elusione del principio di unicità
del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale (principio
posto nel primo periodo della norma stessa), non appare giustificata
la disparità di trattamento che si verifica tra i medici dipendenti
del Servizio sanitario "nelle diverse situazioni, rispettivamente, di
esistenza o di immediato approntamento della struttura atta a
consentire loro l'attività libero professionale inframuraria e/o di
esistenza, nell'ambito territoriale della u.s.l. di appartenenza, di
strutture private non convenzionate, e di situazioni di assoluta o
protratta inesistenza di siffatte condizioni, sia per omissioni e
ritardi dipendenti dalle uu.ss.ll., sia per generalizzato
convenzionamento delle strutture sanitarie private del territorio";
che, sempre ad avviso del remittente, per sopperire a tale
disparità di trattamento occorrerebbe "consentire che, accertata la
carenza nel territorio della u.s.l. di strutture sanitarie private
non convenzionate e nelle more dell'approntamento delle strutture
interne per l'esercizio dell'attività libero professionale
inframuraria, il medico dipendente pubblico possa essere autorizzato
- esercitando eventualmente i dovuti controlli e prendendo gli
accorgimenti idonei al fine di evitare, per quanto possibile,
l'eventualità di un convenzionamento o di un rapporto di dipendenza
tra il medico e la struttura privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale - a svolgere la libera professione anche presso
strutture private convenzionate";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare
(sent. n. 457 del 1993, ord. n. 214 del 1994) che la norma impugnata,
data la peculiarità della natura e delle funzioni delle istituzioni
sanitarie private convenzionate, costituisce frutto di una non
irragionevole valutazione discrezionale di politica sanitaria,
ispirata dall'intento di assicurare la massima efficienza e
funzionalità operativa all'organizzazione sanitaria pubblica, in
attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione;
che, ciò posto, appare evidente come il giudice a quo, nel
lamentare la diversità di trattamento tra medici a seconda della
esistenza o meno, nell'ambito territoriale della u.s.l. di
appartenenza, di strutture private non convenzionate, nonché
dell'esistenza o meno, all'interno della struttura pubblica, di spazi
adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria,
prospetta disparità di mero fatto, come tali ininfluenti ai fini del
sindacato di costituzionalità, e la cui eliminazione, d'altronde,
oltre a richiedere una disciplina che investe la discrezionalità del
legislatore (come chiaramente dimostra il complesso petitum
dell'ordinanza di rimessione), finirebbe inevitabilmente col
vanificare le anzidette finalità della norma impugnata;
che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal TAR
della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte