Ordinanza n. 450/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 275Codice di procedura penale
- art. 416-bisCodice penale
- art. 274Codice di procedura penale
- art. 7legge 152/1991
- art. 5legge 292/1991
- art. 1legge 292/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12
aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze sull'istanza proposta da Pataro Luciano,
iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che con ordinanza del 12 aprile 1995 il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del
codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente, dovendo deliberare sulla richiesta di
revoca della misura della custodia cautelare in carcere, in
precedenza disposta nei confronti di persona sottoposta alle indagini
per taluni delitti aggravati dalla finalità di agevolazione di
associazioni di tipo mafioso ( ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), solleva
l'incidente di costituzionalità muovendo dall'esposizione della
vicenda oggetto del procedimento penale a quo;
che le concrete evenienze di detta vicenda, ad avviso del
giudice, sono tali da far emergere la sussistenza dei presupposti di
applicazione di una misura cautelare, sia quanto ai gravi indizi di
colpevolezza sia quanto all'esigenza cautelare, rappresentata, nel
caso specifico, dal pericolo di fuga;
che il rimettente ritiene che l'esigenza cautelare sopra detta
potrebbe, in ipotesi, trovare adeguata salvaguardia attraverso
l'applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere, e
precisamente attraverso gli arresti domiciliari e il divieto di
espatrio, ma rileva che una tale possibilità è preclusa dal
disposto dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale (come
modificato dapprima dall'art. 5 del già citato decreto-legge n. 152
del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, e poi dall'art. 1
del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito dalla legge 8
novembre 1991, n. 356), giacché la norma, in presenza di una
imputazione quale quella sopra accennata, rientrante nella
elencazione della norma stessa, stabilisce una presunzione legale di
adeguatezza della sola misura coercitiva carceraria;
che la riferita disciplina è, per un primo profilo, censurata
di irragionevolezza, in quanto, derogando al principio di adeguatezza
espresso nella prima parte della disposizione impugnata e imponendo
una misura più afflittiva in tutti i casi previsti dalla medesima
disposizione, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di disporre la
custodia carceraria solo come extrema ratio;
che, sempre in relazione al profilo di asserita
irragionevolezza, la norma è censurata in quanto sottrae al giudice
il potere di adeguare la misura al caso concreto, pur affidando,
incoerentemente, al medesimo giudice il compito di apprezzare appieno
l'esistenza stessa delle esigenze cautelari;
che all'anzidetto profilo il giudice a quo ricollega altresì,
in rapporto al medesimo parametro dell'art. 3 della Costituzione, il
sospetto di violazione del principio di eguaglianza, giacché la
norma "appiattirebbe" situazioni obiettivamente e soggettivamente diverse, sia in astratto che in concreto, così determinando eguale
"risposta cautelare" per casi diversi tra loro;
che, inoltre, la disposizione è impugnata dal rimettente in
riferimento agli articoli 13, primo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione; parametri, questi ultimi, dalla cui lettura combinata
emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le
misure limitative della libertà personale, per cui la custodia in
carcere ne risulta connotata come rimedio estremo, come modo di
"autotutela" dell'ordinamento al quale ricorrere soltanto quando
nessun'altra misura risulti idonea a tutelare le esigenze sottese
alla cautela personale;
che, viceversa, ad avviso del giudice a quo la disciplina
denunziata collide con quel principio, stabilendo un automatismo
applicativo che rende inoperanti i criteri di proporzionalità e
adeguatezza (pur enunciati in generale dallo stesso articolo 275
c.p.p.); criteri dai quali deriverebbe - conclude il rimettente - la
necessità che siano sempre affidati al giudice il "governo dei
valori in giuoco" e la determinazione in concreto del minimo
sacrificio possibile per la libertà personale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, sottolineando in particolare la riferibilità della
disposizione all'esercizio della discrezionalità del legislatore, e
dunque alla scelta di questi circa la tutela da accordare anche ad
altri beni di rilievo costituzionale diversi da quello della libertà
personale, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della
questione;
Considerato, preliminarmente, che le modifiche alla disciplina
codicistica delle misure cautelari e, segnatamente, all'impugnato
art. 275, comma 3, c.p.p., quali recate dalla legge 8 agosto 1995, n.
332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di
difesa), approvata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza
di rinvio, non spiegano effetti sul piano della - persistente -
rilevanza della questione né sui profili con quest'ultima dedotti:
da un lato permane, sia in sede di adozione che di revoca della
cautela, la preclusione all'applicazione di misure diverse da quella
carceraria, quanto ai procedimenti per delitti aggravati dalla
finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste
dall'art. 416- bis del codice penale, che è l'ipotesi di reato
dedotta nel procedimento a quo; dall'altro resta immutata la
formulazione normativa dell'esigenza cautelare rappresentata dal
pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p., non modificato
dalla nuova legge), che è, a termini dell'ordinanza di rinvio, la
ragione del provvedimento coercitivo adottato nel medesimo
procedimento;
che, nel merito, la previsione "legale" di adeguatezza della
sola misura in argomento, per certi reati di spiccata gravità
indicati nella norma impugnata, non può in primo luogo dirsi
incoerente sul piano del raffronto con il potere affidato al giudice
di valutare l'esistenza delle esigenze cautelari: un raffronto,
istituito dal giudice a quo, fra elementi del tutto disomogenei,
giacché la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze
cautelari prefigurate dalla legge (l' an della cautela) non può, per
definizione, prescindere dall'accertamento della loro effettiva
ricorrenza di volta in volta; mentre la scelta del tipo di misura (il
quomodo di una cautela, in concreto rilevata come necessaria) non
impone, ex se, l'attribuzione al giudice di analogo potere di
apprezzamento, ben potendo essere effettuata in termini generali dal
legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del
corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti;
che, del resto, sempre per questo profilo la sovrapposizione
argomentativa, da parte del rimettente, di elementi eterogenei e
perciò inidonei a sorreggere la censura è rivelata dalla
qualificazione della statuizione che impone la misura coercitiva in
carcere come " ..presunzione iuris tantum superabile solo con la
prova positiva dell'insussistenza delle esigenze cautelari ..";
che, diversamente, ciò che è presunto fino a prova contraria
è il presupposto (di sussistenza delle esigenze cautelari) e non
anche la scelta della misura che ne consegue;
che, inoltre, si deve ribadire che compete al legislatore
l'individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze,
della minore restrizione possibile della libertà personale e
dell'effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale
tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel
processo penale (sentt. n. 1 del 1980; n. 64 del 1970);
che la delimitazione della norma all'area dei delitti di
criminalità organizzata di tipo mafioso (delimitazione mantenuta
nella recente novella) rende manifesta la non irragionevolezza
dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il
coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della
convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel
genere è connaturato (sentt. n. 103 del 1993; n. 407 del 1992);
che, quindi, la predeterminazione in via generale della
necessità della cautela più rigorosa (salvi, ovviamente, gli
istituti specificamente disposti a salvaguardia di peculiari
situazioni soggettive, quali l'età, la salute e così via) non
risulta in contrasto con il parametro dell'art. 3 della Costituzione,
non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella
di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione
dell'accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il
sacrificio della libertà personale e gli antagonisti interessi
collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale;
che, poi, la censura di disparità di trattamento, per l'eguale
"risposta cautelare" a fronte di ipotesi delittuose tra loro diverse
non può trovare accoglimento una volta che si consideri il comune
denominatore di quei reati, ciò che costituisce la ragione fondante
della scelta del legislatore, vale a dire l'individuazione di un'area
di reati che, per comune sentire, pone a rischio, come si è già
osservato, beni primari individuali e collettivi (secondo una linea
già scrutinata da questa Corte: sent. n. 1 del 1980 citata);
che il rilievo che precede vale anche alla luce della ulteriore
selezione qualitativa operata attraverso la recente legge n. 332 del
1995;
che, una volta rilevato il rispetto della riserva di legge a
norma dell'art. 13 della Costituzione, il residuo riferimento
dell'ordinanza di rinvio alla presunzione di non colpevolezza ex art.
27 della Costituzione si rivela manifestamente non conferente, data
l'estraneità di quest'ultimo parametro all'assetto e alla
conformazione delle misure restrittive della libertà personale che
operano sul piano cautelare, che è piano del tutto distinto da
quello concernente la condanna e la pena (ord. n. 339 del 1995;
sentt. n. 342 del 1983, n. 15 del 1982);
che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione ad ogni
parametro invocato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte