Ordinanza n. 451/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso
con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 789
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia,
con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 24 novembre 1986) ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
6, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in
cui, disponendo che "i redditi delle società in nome collettivo ed
in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che
sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e
determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi",
assoggetta l'imprenditore agricolo a differenti trattamenti tributari
a seconda che eserciti la sua attività in forma singola o associata;
che nel giudizio innanzi a questa Corte ha spiegato intervento
l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, instando per la restituzione degli atti al
giudice a quo perché riesaminasse la rilevanza della questione in
esito all'intervenuta presentazione da parte della società
ricorrente, in data 15 dicembre 1982, di dichiarazione integrativa
per la definizione automatica delle due controversie pendenti innanzi
alla Commissione tributaria rimettente o, in via subordinata, per la
declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione
stessa;
Considerato che in ordinanza si espone che la società ricorrente
si è doluta della classificazione del proprio reddito come d'impresa
(cat. D), anziché come agrario (cat. A), ma non si afferma che tale
prospettazione sia stata dal giudice
a quo controllata e condivisa: che, cioè, di reddito di natura
agraria nella specie effettivamente si tratti;
che tale omissione, in contrasto col disposto di cui all'art.
23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, preclude a questa
Corte l'esame della rilevanza della sollevata questione ai fini della
definizione del giudizio pendente innanzi al giudice a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del
1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza n. 789
del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte