Ordinanza n. 452/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 10Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi"), promossi con ordinanze
emesse il 5 marzo 1985 e il 2 dicembre 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Ivrea, iscritte rispettivamente ai nn.
199 e 200 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea,
con due ordinanze identicamente motivate emesse il 5 marzo 1985 ed il
2 dicembre 1986 (la prima pervenuta alla Corte costituzionale il 17
aprile 1987) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge
di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui prevede la
stessa sanzione (pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare
delle ritenute) per "due comportamenti profondamente diversi, quale
quello del sostituto che non ha versato le ritenute effettuate e non
le ha nemmeno dichiarate, e quello del sostituto che... ha versato
tempestivamente all'erario le ritenute effettuate ma solamente non le
ha denunciate nel prescritto mod. 770";
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
- nella quale il contrasto con l'art. 3 Cost., pur non denunciato
nella parte dispositiva delle ordinanze di rimessione, era stato
tuttavia prospettato dai giudici a quibus e tenuto presente da questa
Corte - è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 128 del
1986 e che in questa sede non vengono prospettati profili diversi od
ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla
Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con ordinanze nn. 199
e 200 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte