Ordinanza n. 452/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 9legge 171/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 16
febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia, iscritta al n. 520 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Chioggia, con ordinanza del 16 febbraio
1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella
parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al
reato previsto dall'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973,
n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sotto il profilo
della irrazionale disparità di trattamento tra colui che compie
scarichi abusivi nella laguna di Venezia (il quale risponde del reato
ex art. 9, legge n. 171 del 1973 ed al quale possono applicarsi le
sanzioni sostitutive) e colui che compie scarichi abusivi nel
rimanente territorio nazionale (il quale risponde del reato ex artt.
21 e 22, legge n. 319 del 1976 ed al quale, ai sensi dell'art. 60,
legge n. 689 del 1981, non possono applicarsi le sanzioni
sostitutive) mentre il primo soggetto dovrebbe essere non già
favorito ma semmai più severamente sanzionato in ragione delle
peculiarità paesaggistiche e artistiche proprie della laguna di
Venezia;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e,
comunque, infondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata nella specie
emanata ancor prima che fosse inviata la comunicazione giudiziaria e
che la rilevanza della questione è stata motivata sulla
considerazione che l'art. 84 della legge n. 689 del 1981 impone di
far menzione nella comunicazione giudiziaria della possibile
applicazione dell'art. 77 della legge stessa, in quanto,
astrattamente, in caso di condanna, potrebbe essere irrogata agli
imputati la pena sostitutiva della libertà controllata o della pena
pecuniaria;
che, quindi, risulta ex actis che, allo stato, vi è soltanto
una semplice possibilità che nel prosieguo del giudizio si ponga un
problema di concessione delle sanzioni sostitutive, onde
l'applicazione della norma impugnata è al momento del tutto
eventuale;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto
del requisito della rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Chioggia
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte