Ordinanza n. 452/1992
Altra decisione · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 7legge 306/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e
quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 dicembre 1991 dalla Corte di assise di appello di Lecce
nel procedimento penale a carico di Resta Cosimo ed altri, iscritta
al n. 284 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui "ponendo dei limiti invalicabili alla acquisizione
ed utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini
preliminari, ai fini della valutazione della prova, innesta un
meccanismo processuale che impedisce in concreto al giudice
l'esercizio del suo libero convincimento, in quanto, pur consentendo
di controllare l'attendibilità del teste, non consente d'altro
canto, nel caso in cui si dovesse pervenire ad un giudizio negativo
circa tale attendibilità, l'esame di quelle dichiarazioni che,
proprio per l'asserita attuale inaffidabilità del teste, potrebbero
considerarsi veritiere";
Considerato che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con
modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente
sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;
che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente
affinché, alla luce della nuova disciplina, riesamini la rilevanza
della proposta questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello
di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte