Ordinanza n. 452/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 63legge 413/1991
- art. 67legge 413/1991
- art. 1legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 79Costituzione
- art. 1d.P.R. 23/1992
- art. 2legge 429/1982
- art. 3legge 455/1992
- art. 63legge 455/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 67 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale) e dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio
1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso
con ordinanza emessa il 23 dicembre 1992 dal Tribunale di Pesaro nel
procedimento penale a carico di Ricci Giuseppe, iscritta al n. 191
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale concernente una
imputazione di omesso versamento di ritenute di acconto
effettivamente operate e dichiarate nel modello 770 da parte di
sostituto d'imposta (art. 2, ultimo comma del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo in
vigore alla data del 1987, tempo del fatto), il Tribunale di Pesaro,
con ordinanza del 23 dicembre 1992, ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 63 e 67
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 1, terzo comma, del
d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23;
che il Tribunale premette che, nel caso di specie, l'imputato ha
omesso di versare le ritenute d'acconto effettuate e da lui stesso
dichiarate nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta del
1987, e che, in base ad attestazione dell'organo esattoriale, le
dette ritenute non erano state ancora versate alla data del 25
febbraio 1992;
che quest'ultima circostanza preclude l'applicabilità
dell'amnistia concessa con il d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, emanato
in attuazione della delega contenuta nell'art. 67 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, giacché l'art. 1, comma terzo, del richiamato
provvedimento di clemenza stabilisce che, per i reati commessi dai
sostituti di imposta, l'amnistia si applica, a coloro che abbiano
fatto dichiarazione (nel modello 770) delle ritenute operate, a
condizione che le ritenute medesime siano state versate entro il 23
gennaio 1992; mentre per i sostituti d'imposta che non abbiano fatto
dichiarazione delle ritenute nel modello 770, l'applicabilità
dell'amnistia è condizionata al fatto che l'importo delle ritenute
sia compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa
presentata, a norma dell'art. 63 della legge n. 413 del 1991, in
sostituzione di quella omessa o in aumento di quella già presentata,
ed il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è
stabilito al 30 giugno 1992, mentre quello dei relativi versamenti
scade nel luglio 1993;
che il Tribunale rimettente sospetta di incostituzionalità la
disciplina sopra riferita, in rapporto al principio di eguaglianza:
al sostituto d'imposta che ha adempiuto all'obbligo "primario e
fondamentale" della dichiarazione viene ad essere accordato un
trattamento penale deteriore rispetto a chi, nella stessa situazione
debitoria, abbia omesso non solo il versamento ma anche la
dichiarazione; a quest'ultimo, infatti, viene accordato un termine
più ampio per regolarizzare la propria posizione, rispetto al primo;
che i sospetti di illegittimità costituzionale si rafforzano
ulteriormente, per il giudice a quo, alla luce di quanto stabilisce
l'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, che ha
"riaperto" i termini del condono tributario consentendo ai sostituti
di imposta di presentare le dichiarazioni integrative di cui all'art.
63 della legge n. 413 del 1991 fino al 31 marzo 1993, poiché questa
normativa sembrerebbe aver "riaperto" i termini anche ai fini
dell'applicazione dell'amnistia, nel senso che gli effetti delle
situazioni ricomprese nel condono tributario in tal modo prorogato
rileverebbero anche in sede penale ai fini dell'amnistia di cui al
d.P.R. n. 23 del 1992;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, nella prospettazione del giudice rimettente,
l'eliminazione della lamentata disparità di trattamento tra
l'ipotesi del sostituto di imposta che abbia omesso di versare entro
il termine stabilito le ritenute d'acconto (da lui effettuate e
dichiarate) e quella - assunta a termine di comparazione - in cui
l'applicazione del beneficio estintivo è collegata alla
presentazione della dichiarazione integrativa, sarebbe possibile solo
accordando alla prima ipotesi il medesimo termine stabilito per la
seconda quanto a verificazione della condizione applicativa
dell'amnistia rispettivamente prevista nei due casi (versamento delle
ritenute; presentazione della dichiarazione integrativa);
che, pertanto, la questione sollevata tende ad ampliare l'ambito
di applicabilità dell'amnistia, il che è precluso in sede di
giudizio di legittimità costituzionale: un intervento quale quello
richiesto inciderebbe in un ambito la cui determinazione è rimessa
alla esclusiva competenza del legislatore: (ex plurimis, ord. nn. 340
e 628 del 1987; sent. nn. 59 e 79 del 1980, n. 32 del 1976, n. 154
del 1974) e comporterebbe il non consentito effetto di mutare,
ampliandolo, il termine di applicabilità del beneficio, stabilito
dalla legge sulla base del precetto contenuto nell'art. 79, secondo
comma, della Costituzione;
che, d'altra parte, la concorrente prospettazione - in termini
dubitativi - della possibile ulteriore efficacia in sede penale della
riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni
integrative (basata sul decreto-legge n. 455 del 1992, non convertito
in legge, ma ricollegabile al successivo decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) costituisce
una questione di carattere interpretativo, rimessa alla valutazione
del giudice ed estranea al sindacato di costituzionalità delle norme
impugnate;
che sotto entrambi i profili ora detti la questione deve
ritenersi manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 63 e 67 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le base imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale) e dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n.
23 (Concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte