Ordinanza n. 452/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 219/1994
- art. 2legge 219/1994
- art. 3legge 219/1994
- art. 4legge 219/1994
- art. 1legge 477/1994
- art. 2legge 477/1994
- art. 3legge 477/1994
- art. 4legge 477/1994
citata
- art. 117legge 219/1994
- art. 118legge 219/1994
- art. 119legge 219/1994
- art. 117legge 477/1994
- art. 118legge 477/1994
- art. 119legge 477/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4
dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477,
recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e
sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2
maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed
il 6 settembre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro
ricorsi 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che la Regione Lombardia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge
31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 117, 118,
119 e della VIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione;
che a giudizio della ricorrente le disposizioni impugnate, le
quali disciplinano il trasferimento di funzioni alle Regioni in
materia di turismo e spettacolo e quelle della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport,
vanificherebbero - con lesione delle attribuzioni regionali,
costituzionalmente garantite - l'abrogazione della legge 31 luglio
1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello
spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993;
che la stessa regione Lombardia ha sollevato, con distinto
ricorso, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3
e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni
in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo, anche questa
volta, la violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidnete del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi;
Considerato che i decreti-legge nn. 219 e 477 del 1994, così
impugnati, non sono stati convertiti in legge entro il termine
costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti, come risulta
dall'avviso pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n. 230 del 1 ottobre
1994;
che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 507 del 1993) deve essere
dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate
dalla Regione Lombardia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, dei
decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477
(Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport),
sollevate dalla regione Lombardia, con i ricorsi in epigrafe, per
violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte