Ordinanza n. 452/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6,
7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con
ordinanze emesse:
1) il 14 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Pistoia sul ricorso proposto da Gina Biagini contro l'Intendenza
di Finanza di Pistoia iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 1° luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Treviso sul ricorso proposto da Carlo Piccin contro l'Intendenza
di Finanza di Treviso iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia,
con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) - nel
giudizio proposto da Gina Biagini avverso il silenzio rifiuto
dell'Intendenza di finanza di Pistoia, in ordine all'istanza di
rimborso dell'imposta pagata sull'indennità percepita a seguito di
cessione volontaria di una area avvenuta il 12 luglio 1990, nel corso
di un procedimento espropriativo - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione;
che, secondo il remittente, l'indennità di esproprio, per il
carattere riparatorio del sacrificio patrimoniale sofferto, non può
costituire elemento rivelatore di capacità contributiva, quando il
fatto si è verificato in epoca antecedente al momento
dell'imposizione fiscale;
che, sempre ad avviso del remittente, non sussiste "alcuna
razionale presunzione che gli effetti economici permangano nella
sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che lo
stesso abbia nel frattempo utilizzato la somma", mentre "la
configurazione dell'indennità di esproprio come plusvalenza non era
prevedibile in epoca precedente all'entrata in vigore della norma in
discussione";
che la Commissione tributaria di primo grado di Treviso, con
ordinanza emessa il 1° luglio 1994, (r.o. n. 202 del 1995) - nel
giudizio sul ricorso proposto da Carlo Piccin avverso il silenzio
rifiuto dell'Intendenza di finanza di Treviso in ordine alla istanza
di rimborso dell'imposta sull'indennità di esproprio erogata negli
anni 1989, 1990 e 1991 - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione;
che, secondo il giudice remittente, la non soggezione all'INVIM
delle indennità di espropriazione e di altri proventi similari (art.
2 d.P.R. 643 del 1972) dimostrerebbe che questi non costituiscono
idonea manifestazione di capacità contributiva, sicché appare
illogico che gli stessi, a decorrere dall'anno 1991, siano
assoggettati alle imposte sui redditi, tenuto conto soprattutto
dell'assenza dell'intento speculativo;
che, in particolare, in violazione del principio di capacità
contributiva, "si colpiscono somme che non rappresentano ricchezza
nuova, né plusvalenze, ma solo un ristoro a seguito dello
spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene
privato", senza peraltro considerare che l'espropriato "potrebbe non
essere più nella disponibilità dell'indennità";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano
dichiarate infondate;
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche o comunque analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi
possono essere riuniti;
che, peraltro, le questioni, nei termini in cui vengono oggi
riproposte, hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte,
che le ha ritenute non fondate sia sotto il profilo della non
attualità della capacità contributiva, segnatamente in relazione
alla non prevedibilità dell'imposizione e al fatto che l'interessato
potrebbe non avere più la disponibilità della somma percepita
(sentenze nn. 315 del 1994; 14 e 410 del 1995); sia sotto quello
della tassazione di somme che non rappresenterebbero il frutto di
attività speculativa ovvero nuova ricchezza, bensì un semplice
ristoro a fronte dello spossessamento effettuato su un bene privato
(sentenza n. 410 del 1995);
che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre le questioni di cui
trattasi, non introducono nuovi profili ed argomentazioni rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte, tali da indurre a diverso avviso,
sicché le questioni stesse vanno dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione
dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza
emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) e, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Treviso con ordinanza emessa il 1° luglio 1994 (r.o.
n. 202 del 1995).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte