Ordinanza n. 452/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
- art. 26Codice penale
- art. 2legge 858/1928
- art. 42legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
- art. 16legge 689/1981
- art. 4legge 858/1928
- art. 16d.lgs. 213/1998
- art. 52d.lgs. 213/1998
- art. 1legge 433/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni
amministrative di competenza regionale), promosso con ordinanza
emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Latina, sezione distaccata
di Minturno, nel procedimento vertente tra Treglia Giovanni e il
comune di Minturno, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il pretore di Latina, sezione distaccata di
Minturno, con ordinanza del 12 ottobre 1998 (r.o. n. 876 del 1998),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina
delle sanzioni amministrative di competenza regionale), "laddove, in
ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo
edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione
corrispondendo, secondo la previsione di cui all'art. 16 legge n. 689
del 1981, anche il doppio del minimo edittale, ricavato, secondo il
diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 cod.
pen.";
che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di
opposizione avverso due ordinanze-ingiunzioni del Sindaco di Minturno
(n. 999 del 1996 e n. 1000 del 1996), recanti "la sanzione
amministrativa per la violazione, rispettivamente, dell'art. 2, comma
1, della legge 29 marzo 1928, n. 858 (Disposizioni per la lotta
contro le mosche), e dell'art. 42, secondo comma, della legge
30 aprile 1962, n. 283" (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);
che il rimettente - richiamando l'interpretazione data dalla
Cassazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nel senso che, in caso di sanzioni
amministrative depenalizzate, l'importo minimo per il pagamento in
misura ridotta può essere desunto, in via generale, dall'art. 26 del
codice penale, che indica, per l'ammenda, la somma minima di lire
quattromila - censura il mancato rispetto dei "principi generali"
dettati dalla menzionata disposizione della legge n. 689 del 1981, da
ritenere idonei a vincolare il legislatore regionale, secondo quanto
risulta anche dalle sentenze con le quali questa Corte ha già avuto
modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di disposizioni
legislative di altre regioni analoghe a quella ora in esame (sentenze
n. 187 del 1996 e n. 152 del 1995).
Considerato che il quadro di riferimento normativo in cui si
colloca la questione che l'ordinanza intende prospettare risulta
tutt'altro che chiaro e puntuale, a causa di inesattezze nei
riferimenti alle norme la cui violazione avrebbe dato, nella specie,
luogo all'applicazione, da parte dell'autorità amministrativa, del
censurato art. 4 della legge regionale n. 30 del 1994;
che, in particolare, l'art. 2, comma 1, della legge 29 marzo
1928, n. 858, non ha il contenuto prescrittivo e sanzionatorio che il
rimettente mostra di attribuirgli;
che del pari erroneo si appalesa il richiamo, operato dal
rimettente, ad un inesistente art. 42 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare,
ogni questione di legittimità costituzionale deve, a pena di
inammissibilità, essere definita nei suoi termini precisi, al fine
di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto e la
verifica del requisito della rilevanza (sentenza n. 317 del 1992);
che, a parte ciò, il rimettente non ha considerato che
l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, è stato successivamente
modificato dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433);
che, pertanto, il rimettente stesso - tralasciando di
formulare qualsiasi valutazione in merito all'influenza che potrebbe
avere sulla definizione del giudizio principale questa ultima
disposizione - non ha assolto, nemmeno sotto questo profilo,
all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del
complessivo quadro normativo vigente in materia, in ordine alla
rilevanza della prospettata questione;
che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un
riscontro interpretativo da parte di questa Corte, costituisce,
dunque, un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della
questione stessa (v. ordinanza n. 86 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione
Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative
di competenza regionale), sollevata dal pretore di Latina, sezione
distaccata di Minturno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte