Ordinanza n. 453/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati"), in relazione agli artt. 100
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali") e 157 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
l'11 marzo 1987 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 232 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 11
marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale "del testo unico 30 marzo 1957, n.
361, in relazione agli artt. 100, testo unico 16 maggio 1960, n. 570
e 157 c.p." nella parte in cui non prevede che ai reati contemplati
dagli artt. 100, secondo e terzo comma, e 104, secondo comma, sia
applicabile il più breve termine di prescrizione di due anni,
anziché quello ordinario decennale;
Considerato che in ordinanza non è contenuto alcun cenno ai fatti
oggetto delle imputazioni e che il giudice a quo ha omesso ogni
riferimento alla intervenuta, prescritta delibazione in ordine alla
rilevanza della sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati"), in relazione agli artt. 100, d.P.R. 16 maggio, n. 570
("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali"), e 157 c.p., sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza n.
232 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte