Ordinanza n. 453/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8
agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre
1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso
proposto da s.p.a. Ifigest in liquidazione contro l'Intendenza di
Finanza di Roma, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della società Ifigest in
liquidazione;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con
ordinanza del 30 settembre 1994 (r.o. n. 289 del 1995) - nel corso di
un giudizio proposto dalla Società Ifigest in liquidazione nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso della
ritenuta fiscale del sei per mille operata dalla Banca Nazionale
dell'Agricoltura sul saldo contabile del suo conto corrente alla data
del 9 luglio 1992 - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 47
e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla
legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359;
che, ad avviso del giudice remittente, il tributo previsto dalla
disposizione denunciata:
a) presenterebbe "le caratteristiche proprie di un'imposta sul
patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito";
b) inciderebbe "in maniera ampia su situazioni differenziate,
discriminando le posizioni dei soggetti colpiti", risultando ispirato
"al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di
progressività";
c) colpirebbe "maggiormente i risparmi di minima e comunque
contenuta entità, lasciando esenti patrimoni cospicui" investiti in
utilizzi maggiormente remunerativi dei semplici depositi, gravando
talora sopra "disponibilità finanziarie contingenti" e perciò non
"sull'effettiva ricchezza, ma su temporanee liquidità" spesso da
sottoporre ad ulteriori tassazioni;
d) consentirebbe "soltanto ai possessori di scritture
contabili di provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile,
esistente alla data del 9 luglio 1992", escludendo dalla prova
contraria la "generalità dei soggetti d'imposta";
che la norma denunciata risulterebbe, pertanto, in contrasto
con:
1) l'art. 3 della Costituzione, "per aver colpito in maniera
eguale situazioni differenziate";
2) l'art. 53 della Costituzione, per avere il prelievo "inciso
su saldi contabili astratti che non possono essere considerati
espressione di capacità contributiva", in violazione del principio
di progressività;
3) l'art. 47 della Costituzione, per non aver tutelato né
incoraggiato il risparmio, "inducendo i risparmiatori a maggiori
cautele" con sottrazione di ricchezza dal circuito economico;
che si è costituita la ricorrente nel giudizio a quo, per
chiedere una declaratoria di illegittimità costituzionale della
disposizione censurata;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale della
disposizione di cui trattasi, negli stessi termini in cui risulta
proposta dall'ordinanza in epigrafe, ha già formato oggetto di esame
da parte di questa Corte che, con sentenza n. 143 del 1995, l'ha
ritenuta non fondata;
che pertanto, la questione, in mancanza di profili o argomenti
nuovi atti ad indurre in diverso avviso, va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come
sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza
emessa il 30 settembre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte