Ordinanza n. 453/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 102legge 689/1981
- art. 103legge 689/1981
- art. 105legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102, primo e
secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 18 gennaio 1999 dal magistrato di sorveglianza di
Varese, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999, il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a
decidere sulla richiesta della Procura Generale di Milano relativa
alla conversione della pena pecuniaria irrogata a persona condannata
con sentenza divenuta esecutiva, conversione conseguente al mancato
pagamento della somma oggetto di tale pena ed all'infruttuosità
degli atti esecutivi, ha, con ordinanza del 18 gennaio 1999,
denunciato l'illegittimità delle seguenti disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689:
a) dell'art. 102, primo comma, nella parte in cui dispone la
conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella
pena sostitutiva della libertà controllata;
b) dell'art. 102, secondo comma, nella parte in cui consente al
giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per
insolvibilità di applicare la libertà controllata, disattendendo la
richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo;
c) dell'art. 103, secondo comma, nella parte in cui prevede che
la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare, in
ogni caso, i sessanta giorni;
d) dell'art. 105, primo comma, nella parte in cui prescrive che
l'applicabilità e l'eseguibilità del lavoro sostitutivo sono
condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati
come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite;
che, in ordine alle questioni sub a) e b) il giudice a quo deduce
contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, mentre in
relazione alle rimanenti questioni chiama in causa l'art. 3 della
Costituzione stessa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
manifestamente infondate.
Considerato che le questioni sub a) e b) sono già state decise da
questa Corte con ordinanza n. 115 del 1999, successiva alla pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità dell'art. 102, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in
cui consente al giudice che dispone la conversione della pena
pecuniaria per insolvibilità del condannato di applicare la libertà
controllata, disattendendo la richiesta di applicazione della
sanzione del lavoro sostitutivo, osservando che, anche alla stregua
della ratio della sentenza n. 206 del 1996, "la richiesta del
condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
stabiliti dalla legge, legittima (e, dunque, impone) l'applicazione
del lavoro sostitutivo", coinvolgendo così pure la denuncia
incentrata sull'art. 102, primo comma, della stessa legge in ordine
alla cui legittimità questa Corte si era già espressa con la
sentenza ora ricordata e sul quale il giudice a quo richiede un
ulteriore intervento di tipo manipolativo;
che la questione sub d) appare prospettata in modo del tutto
ipotetico ed eventuale, avendo il rimettente omesso di operare
qualsivoglia scelta circa la misura concretamente applicabile,
coll'affermare egli stesso che anziché il lavoro sostitutivo
potrebbe applicare la libertà controllata, così da non designare
del necessario requisito della rilevanza la questione concernente i
limiti di applicabilità del lavoro sostitutivo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal
magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte