Ordinanza n. 453/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 829/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto
comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di
previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre
1999 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra le
Ferrovie dello Stato S.p.a. e Pucci Giovanni, iscritta al n. 156 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Pucci Giovanni;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile d'appello -
vertente in materia di corresponsione, al fratello di una dipendente
delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita dovuta alla
propria autrice, deceduta in servizio nel mese di aprile del 1992 -
il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,
sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera
di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato), nella parte in cui "subordina la possibilità
della successione degli eredi legittimi, nella specie il fratello,
alla vivenza a carico ed al requisito dell'età (21 anni), ove non vi
sia inabilità permanente a proficuo lavoro";
che, secondo il rimettente, in ragione della natura
retributiva con funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita,
la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regola
generale dettata dal codice civile per i lavoratori subordinati
privati, nonché alla disciplina prevista per i dipendenti dello
Stato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che
nell'attribuzione, nella stessa situazione, dei diritti iure
successionis, prescindono dai richiamati requisiti;
che si è costituita la parte privata, attrice nel giudizio a
quo concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione,
poiché riguardante una norma già dichiarata costituzionalmente
illegittima, nel senso auspicato dal rimettente, con sentenza n. 195
del 1999.
Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già
decisa - nel senso della manifesta infondatezza - con ordinanza
n. 223 del 1999, non conosciuta dal tribunale rimettente;
che, in tale sede, è stato ricordato come questa Corte,
superando l'iniziale affermazione del carattere meramente
previdenziale del complesso dei trattamenti di fine rapporto nel
settore pubblico, ne abbia definitivamente riconosciuto l'essenziale
natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente
funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del 1993),
precisando che il relativo trattamento fa parte integrante del
patrimonio del de cuius e costituisce una porzione del compenso
dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita,
appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la soluzione
di eventuali difficoltà economiche che possono insorgere nel momento
in cui viene meno la retribuzione;
che è stato ivi ulteriormente sottolineato come la Corte
abbia, poi, più volte affermato che qualunque forma di devoluzione
anomala dell'indennità, attribuita ai determinati soggetti indicati
dalle varie normative, trova razionale fondamento e giustificazione
esclusivamente nella evenienza della concorrente funzione
previdenziale del trattamento, la quale assume rilievo in ragione
della peculiare integrazione di dette persone nel nucleo familiare
del dante causa, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un
sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua
morte;
che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei
quali opera una riserva legale di destinazione, la suddetta
concorrente funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza
tipica, riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva,
per cui la devoluzione mortis causa dell'indennità non può non
essere soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze
n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997);
che, in particolare, va qui posto in rilievo come la generale
applicabilità a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, di
tali principi informatori della materia, ha altresì portato alla
declaratoria di illegittimità costituzionale anche della stessa
norma oggetto del presente giudizio "nella parte in cui esclude che,
nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita
formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per
legge" (sentenza n. 195 del 1999, anch'essa, come le precedenti,
ignorata dal rimettente);
che tali considerazioni rendono dunque palese l'erroneità
del presupposto da cui muove il tribunale a quo là dove - nel
richiedere una pronuncia incidente sui requisiti dettati per
beneficiare iure proprio dell'indennità in questione - porta a
comparazione discipline dirette a regolarne la trasmissibilità iure
successionis;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge
14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte