Corte costituzionale

Ordinanza n. 453/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto

comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di

previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre

1999 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra le

Ferrovie dello Stato S.p.a. e Pucci Giovanni, iscritta al n. 156 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Pucci Giovanni;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile d'appello -

vertente in materia di corresponsione, al fratello di una dipendente

delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita dovuta alla

propria autrice, deceduta in servizio nel mese di aprile del 1992 -

il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera

di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato), nella parte in cui "subordina la possibilità

della successione degli eredi legittimi, nella specie il fratello,

alla vivenza a carico ed al requisito dell'età (21 anni), ove non vi

sia inabilità permanente a proficuo lavoro";

che, secondo il rimettente, in ragione della natura

retributiva con funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita,

la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per

l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regola

generale dettata dal codice civile per i lavoratori subordinati

privati, nonché alla disciplina prevista per i dipendenti dello

Stato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che

nell'attribuzione, nella stessa situazione, dei diritti iure

successionis, prescindono dai richiamati requisiti;

che si è costituita la parte privata, attrice nel giudizio a

quo concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione,

poiché riguardante una norma già dichiarata costituzionalmente

illegittima, nel senso auspicato dal rimettente, con sentenza n. 195

del 1999.

Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già

decisa - nel senso della manifesta infondatezza - con ordinanza

n. 223 del 1999, non conosciuta dal tribunale rimettente;

che, in tale sede, è stato ricordato come questa Corte,

superando l'iniziale affermazione del carattere meramente

previdenziale del complesso dei trattamenti di fine rapporto nel

settore pubblico, ne abbia definitivamente riconosciuto l'essenziale

natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente

funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del 1993),

precisando che il relativo trattamento fa parte integrante del

patrimonio del de cuius e costituisce una porzione del compenso

dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita,

appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la soluzione

di eventuali difficoltà economiche che possono insorgere nel momento

in cui viene meno la retribuzione;

che è stato ivi ulteriormente sottolineato come la Corte

abbia, poi, più volte affermato che qualunque forma di devoluzione

anomala dell'indennità, attribuita ai determinati soggetti indicati

dalle varie normative, trova razionale fondamento e giustificazione

esclusivamente nella evenienza della concorrente funzione

previdenziale del trattamento, la quale assume rilievo in ragione

della peculiare integrazione di dette persone nel nucleo familiare

del dante causa, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un

sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua

morte;

che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei

quali opera una riserva legale di destinazione, la suddetta

concorrente funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza

tipica, riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva,

per cui la devoluzione mortis causa dell'indennità non può non

essere soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze

n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997);

che, in particolare, va qui posto in rilievo come la generale

applicabilità a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, di

tali principi informatori della materia, ha altresì portato alla

declaratoria di illegittimità costituzionale anche della stessa

norma oggetto del presente giudizio "nella parte in cui esclude che,

nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita

formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per

legge" (sentenza n. 195 del 1999, anch'essa, come le precedenti,

ignorata dal rimettente);

che tali considerazioni rendono dunque palese l'erroneità

del presupposto da cui muove il tribunale a quo là dove - nel

richiedere una pronuncia incidente sui requisiti dettati per

beneficiare iure proprio dell'indennità in questione - porta a

comparazione discipline dirette a regolarne la trasmissibilità iure

successionis;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge

14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore

del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte